Non tutti sanno che quando il proprio volo è in ritardo o viene cancellato è possibile ottenere un rimborso o un risarcimento da parte della compagnia aerea. Il Regolamento Comunitario n. 261/04 e la Convenzione di Montreal del 1999 prevedono uno specifico diritto per il passeggero di ottenere da parte della compagnia aerea, oltre ad una tempestiva assistenza, il risarcimento dei danni subiti.
In caso di cancellazione o ritardo prolungato della partenza del volo (in genere per overbooking), il passeggero ha diritto ad ottenere dalla compagnia aerea il rimborso del prezzo del biglietto, una compensazione pecuniaria (da € 250 fino ad € 600) e l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
In particolare, se il ritardo del volo si prolunga per almeno 2 ore, al passeggero, durante l’attesa, spetta la dovuta assistenza dalla compagnia aerea, la quale dovrà fornire obbligatoriamente al passeggero pasti e bevande, sistemazione in albergo e ovviamente il trasporto al luogo di sistemazione. Nel caso invece in cui il ritardo sia superiore alle tre ore, al passeggero spetta la compensazione pecuniaria e il risarcimento del danno.
Secondo alcune stime in Italia il 97% non ha mai sporto reclamo per disservizi causati dalle compagnie aeree, per un totale di circa un milione di viaggiatori e con 270 milioni di euro che le compagnie aeree non hanno rimborsato perché mai richiesti
Il Servizio Legale AECI si occupa di gestire in modo totalmente gratuito le richieste di risarcimento e compensazione pecuniaria.
La procedura per richiedere il rimborso tramite AECI Firenze:
- inviare una richiesta di risarcimento per volo ritardato o cancellato alla compagnia aerea chiedendo la compensazione pecuniaria
- contattare il nostro Ufficio al n. 055 9362294 per l’eventuale iscrizione
- inviare tramite email: documento d’identità codice fiscale documentazione biglietto aereo e mandato legale
- L’importo della compensazione pecuniaria, una volta riconosciuto, viene interamente accreditato sul conto corrente indicato dal socio
IMPORTI DELLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA
a) per le distanze inferiori o pari a 1500 chilometri l’indennizzo è di 250€;
b) per le rotte aeree comunitarie comprese tra 1500 e 3500 chilometri l’indennizzo è di 400€;
c) per le tratte superiori l’indennizzo è di 600€ .
tel 055 9362294