Gli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono stati aggiornati con DM 19/7/2016. L’aggiornamento è stato disposto in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2016.
I nuovi importi si applicano a decorrere dal mese di aprile 2016 e sono stati così rideterminati:
- settecentonovanta euro e trentacinque centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità;
- quarantasei euro e dieci centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta;
La norma di riferimento è l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. n. 209/2005) che ha introdotto un meccanismo di liquidazione del risarcimento, basato su una tabella predisposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con quelli del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e delle attività produttive, aggiornata periodicamente secondo gli indici Istat, con decreto emanato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico.
Secondo il meccanismo previsto dall’art. 139 CdA, il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento) è liquidato:
– a titolo di danno biologico permanente, con importo crescente “in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità”, calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente e ridotto con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno a partire dall’undicesimo anno di età;
– a titolo di danno biologico temporaneo, con importo di euro 39,37 per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Il comma 3 dispone, inoltre, che l’importo può essere aumentato dal giudice fino ad un quinto (20%) “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Ai fini della liquidazione, tuttavia, a seguito della novella del 2012 (d.l. n. 1/2012 convertito con modificazioni nella l. n. 27/2012), finalizzata a ridurre le truffe assicurative e ad arginare i costi dei risarcimenti, non possono dar luogo a risarcimento le lesioni “che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo” (ad es., radiografie, ecografie, ecc.).
I parametri di liquidazione stabiliti dall’art. 139 CdA in tema di micropermanenti possono trovare applicazione anche oltre i casi di infortunistica stradale. Per esempio in materia di responsabilità medica, ad esempio, la c.d. riforma Balduzzi (l. n. 189/2012) all’art. 3, comma 3, ha esteso l’applicazione delle tabelle anche al risarcimento del danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria.
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