BUONI POSTALI ANTE 1986: DIRITTO AL RENDIMENTO PIENO

6/10/16

La recente sentenza del Tribunale di Cassino, intima allo Stato di restituire per intero gli interessi pattuiti in origine sui buoni postali emessi dal 1974 al 1986  dalle Poste. Molti problemi  erano sorti perché i buoni fruttiferi a scadenza trentennale proprio in questi anni stanno giungendo a scadenza, avendo subìto però una decurtazione degli interessi rispetto a quelli promessi all’acquisto.  La sentenza si schiera apertamente dalla parte dei risparmiatori che avevano acquistato i Buoni fidando nei rendimenti a due cifre promessi nel titolo.  La vicenda decisa dal giudice riguarda  un investitore che a inizio 2014 ha chiesto di farsi rimborsare alcuni buoni postali della serie “O”, che insieme alle “M” e “N”ha creato molti problemi.
Il 13 giugno del 1986 il governo era  intervenuto con decreto per allineare gli interessi con la discesa dell’inflazione, ormai al 4,2%.  Le controversie iniziarono  a metà anni 2000  perchè il Codice Postale  prevedeva che i tassi di interesse (articolo 172 «esigibili soltanto all’atto del rimborso del capitale») potessero essere modificati da decreti ministeriali anche con effetto retroattivo,  mentre i  dall’altro  lato  consumatori/risparmiatori rivendicano il diritto a vedersi riconosciute le condizioni contrattuali pattuite al momento della sottoscrizione.
La risposta ufficiale di  Poste Italiane alle rivendicazioni dei titolari era stata che: «Poste Italiane, in quanto collocatore di prodotti di terzi, si è limitata ad applicare la variazione dei rendimenti come previsto dal decreto del ministero del Tesoro del 13/6/1986. La modifica del tassi di interesse rispetto a quanto riportato sul retro dei Buoni Postali Fruttiferi è stata disposta dal Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, e resa nota mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28/06/1986»
Dopo il lungo iter giudiziario, il tribunale di Cassino ha ordinato il pagamento per l’intero di tutti i titoli portati all’incasso, al lordo della ritenuta fiscale, per un importo complessivo di oltre 910mila euro. Non tutti i tribunali sono però così orientati. 

Le Sezioni Unite della Cassazione dieci anni fa avevano già preso fa preso una posizione chiara («il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti», sentenza 13979/2007), validando le ragioni dell’affidamento contrattuale, ma nonostante ciò le cause sulla liquidazione degli interessi sono continuate in diversi tribunali della penisola. 
Poste italiane aveva eccepito anche la giurisdizione – da devolvere alternativamente al Tar o alla Commissione tributaria – e anche la stessa legittimazione passiva (debitore, secondo quest’ottica, sarebbe Cassa depositi e prestiti). Il giudice ha invece affermato la propria giurisdizione a decidere la vicenda.

link e documenti 
Sentenza del Tribunale di del Cassino 9 settembre 2016


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