Entro novembre di quest’anno sarà definitivamente prescritto il diritto di ottenere dallo Stato l’indennizzo per il mancato rispetto dell’obbligo di riconoscere un adeguato compenso per la formazione dei medici specializzandi prima dell’a.a. 2006-2007. E' quindi fondamentale inviare senza ritardo una lettera di diffida e messa in mora per richiedere poi in via giudiziale l'indennizzo. La violazione dell’obbligo di adeguarsi si è protratta infatti fino al 2007, ed il termine di prescrizione è decennale, come confermato dalla giurisprudenza della Cassazione. Ricordiamo che Il termine di prescrizione inizia a decorrere con l’emanazione dell’ultimo D.P.C.M. 2 novembre 2007, momento in cui gli interessati hanno acquistato certezza che non avrebbero potuto più percepire per gli anni di corso passati il compenso previsto dal D.Lgs. n. 368/1999.
La vicenda normativa discende dall’art. 13 della Direttiva CEE n. 76 del 1982, in materia di formazione dei medici specialisti, inseriva l’Allegato I alla Direttiva CEE n. 363 del 1975 che prevedeva una effettiva e adeguata remunerazione della formazione medica. Il D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (abrogato poi dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368) attuava la direttiva 76/1982 fissando un importo della borsa di studio e prevedendo un meccanismo di indicizzazione annuale per l’adeguamento al costo della vita (rimasto in vigore fino al 2007 e inattuato) nonché un – parimenti inattuato – meccanismo di adeguamento triennale.
In seguito la direttiva CEE n. 16 del 1993 sostituiva la n. 76 del 1982 riconfermandone nella sostanza il contenuto. Il successivo d.lgs. 17 Agosto 1999, n. 368, in adempimento della direttiva 93/16/CEE, non ha trovato piena attuazione fino al 2007. Infatti, il d.lgs. n. 368/1999, ha sì previsto che al medico specializzando, titolare di contratto di formazione-lavoro con l’Università, fosse riconosciuto un trattamento economico ai sensi degli artt. 37-39 d.lgs. n. 368/1999, ma tale trattamento è stato quantificato solo con i DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007, e applicato solamente a decorrere dall’a.a. 2006/2007.
Sul punto i giudici sono concordi nel ritenere che la tardiva o inadeguata adozione ad opera della legislazione nazionale di dettaglio fa sorgere il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, sia quelli connessi alla mancata percezione della remunerazione adeguata da parte del medico specializzando sia di quelli conseguenti all’inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali.
L’azione esperibile dai medici specializzandi danneggiati dalla tardiva attuazione delle direttive quindi, non è quella contrattuale, non essendo le direttive autoesecutive, ma esclusivamente quella risarcitoria derivante all’inadempimento dello Stato all’obbligo di attuare tempestivamente la normativa comunitaria, e la prescrizione è decennale perchè precedente all'entrata in vigore dell’art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Inoltre occorre porre attenzione al fatto che l’unico Foro competente a conoscere della domanda attenzione, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ., è il Tribunale di Roma (c.d. foro erariale) dato che l'obbligazione è riferibile ad un comportamento dello Stato rappresentato , dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, organo istituzionale rappresentativo rispetto all’attività legislativa di recepimento delle direttive europee.
Riguardo ai medici che hanno percepito la borsa di studio di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 257/1991, per il diritto ad ottenere il trattamento economico-contributivo previsto dal D.Lgs. n. 368/1999, reso concreto dai D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 (come per le domande di pagamento delle somme corrispondenti all’indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale delle borse di studio percepite), in applicazione diretta della direttiva 93/16/CEE, per la frequenza dei corsi di specializzazione avvenuta nel lasso di tempo antecedente all’anno accademico 2006-2007, è invece legittimata solo l’Università dove fu conseguita la specializzazione
Sentenze:
(Cass. Civ. S.U. 27.2.2009 n. 9147; Cass. Civ. Sez. 3, 31.8.2011 n. 17868; Cass. Civ. sez. 3, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 16.3.2011; Cass. Civ. 9.5.2011 n. 17868; Cass. Civ. Sez. 3, 27.7.2011 n. 16394; Cass. Civ. Sez. 3, 18.10.2011 n. 21500; Cass. Civ. Sez. 3, 9.11.2011 n. 23270; Cass. Civ. Sez.3, 11.11.2011 n. 23577; Cass. Civ. Sez. 3, 17.11.2011 n. 24088; Cass. Civ. Sez. 3, 15.12.2011 n. 26701; Cass. Civ. Sez. 3, 27.1.2012 n. 1182; Cass. Civ. Sez. 3, 16.3.2012 n. 4240; Cass. Civ. Sez. 3, 29.3.2012 n. 5064; Cass. Civ. Sez. 3, 8.5.2012 n. 6911; Cass. Civ. Sez. 6 – 3, 27.11.2012 n. 21074; Cass. Civ. Sez. 6 – 3, 20.1.2014 n. 1064; Cass. Civ. Sez. 6 – 3, 14.2.2014 nn. 3438 e 3439; Cass. Civ. Sez. 3, 20.1.2015 n. 832; Cass. Civ. Sez. 6 – 3, 31.3.2015 n. 6473; Trib. Civ. Roma, sez. 2, sent. n. 5911/2013 – r.g.n. 1267/2010; Trib. Civ. Roma, sez. 2, , sent. n. 20502/2013 – r.g.n. 18899/2010; Trib. Civ. Roma, sez. 2, sent. n. 22610/2013 – r.g.n. 9813/2012; Trib. Civ. Roma, sez. 2, sent. n. 124/2013 – r.g.n. 14784/2009; Trib. Civ. Roma, sez. 2, Giudice Sacco, sent. n. 23541/2013 – r.g.n. 15223/2011; Trib. Civ. Roma, sez. 2, sent. n. 9323/2014 – r.g.n. 40149/2012; Trib. Civ. Roma, sez. 2, sent. n. 12231/2014).
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