LESIONI STRADALI: ESTINZIONE DEL REATO DOPO LA RIFORMA

19/09/17

Fra un anno circa dovrebbe trovare attuazione da parte del Governo la delega contenuta nella Legge 103/2017 (la “riforma” del processo penale) con importanti modifiche al reato di lesioni stradali, introdotto nel marzo dello scorso anno dalla legge 41/2016. Sono state infatti corretti alcuni punti critici della norma contenuta nell’art. 590-bis del Codice Penale, e cioè la procedibilità d’ufficio se le lesioni comportano una prognosi superiore a 40 giorni (lesioni gravi o gravissime), e la sanzione accessoria della revoca della patente in caso di condanna o patteggiamento.
Lesioni con oltre 40 giorni di prognosi possono derivare da comportamenti e infrazioni non così gravi e spesso sono dovute a prolungamenti della cura in seguito a certificato del medico curante.La legge non distingue fra tale fasttispecie e una una lesione provocata da un incidente il cui responsabile guidasse in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Oggi il processo penale non può essere evitato neanche con il risarcimento integrale dei danni, e la revoca della patente per almeno cinque anni appare sproporzionata rispetto alla gravità percepita  della violazione.
Con l’attuazione della riforma del processo penale sarà introdotta la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con pena detentiva fino a quattro anni, tra cui  le lesioni personali stradali gravi e gravissime, purché non aggravate dall’uso di droghe o alcol con tasso alcolemico superiore al limite.
La procedibilità a querela comporterà la possibilità di  estinguere il reato con un risarcimento, che potrà essere integrale e comportare la remissione della querela anche in seguito a offerta reale anche se non accettata dalla persona offesa.
L'articolo 162-ter del Codice penale  (Estinzione del reato per condotte riparatorie) afferma :  Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.


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