Il Giudice di Pace di Firenze, Dott.ssa Elena Mereu, ha accolto il ricorso di un automobilista che era stato sanzionato per eccesso di velocità con rilevazione a mezzo dell'ormai noto autovelox installato sulla Via Tosco Romagnola, all'altezza del Km 54+900 nel Comune di Montelupo Fiorentino. Nell'opposizione, curata dall'ufficio legale di EuroConsumatori, sono state addotte argomentazioni ed elementi che hanno dimostrato l'illegittimità del verbale impugnato, quali l'erronea collocazione dei segnali di preavviso e dello strumento di rilevazione, nonché la scarsa visibilità del dispositivo di controllo, poiché mimetizzato nella vegetazione circostante.
Nell'annullare la sanzione ingiunta, il giudice, ha motivato che, dalla documentazione fotografica prodotta, é emersa con palmare evidenza, la scarsa visibilità dell'apparecchiatura non facilmente contraddistinguibile anche per la tipologia della forma e l' uniformità del colore che hanno indotto l'automobilista a confondere il dispositivo con un palo della segnaletica stradale ivi apposta in concomitanza.
Il Giudice ha fatto riferimento alla sentenza 15899/2016 della Suprema Corte di Cassazione la quale ribadisce “l'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo o di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico”.
Link e documenti:
Sentenza n. 1682/2017 GdP di Firenze
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