IL DANNO MORALE RISARCIBILE PER LA RITARDATA DIAGNOSI

28/05/20

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Il tribunale di Firenze, con sentenza n. 1170 del 22 maggio 2020 ha ritenuto risarcibile il patema d’animo, o sofferenza morale, consistita nella preoccupazione e paura per una malattia tardivamente diagnosticata e curata, anche se non sfociata in aggravamento della patologia.

La vicenda, patrocinata dall’ufficio legale di AECI Firenze, con i professionisti di LexOpera, riguarda il caso di una donna a cui venne identificate un melanoma, immediatamente escisso.

In seguito al programma di follow up si sottoponeva a periodici controlli radiografici presso un istituto di analisi privato.

Da uno di questi controlli emergevano metastasi polmonari, che però erano già presenti e visibili in precedenti esami, senza essere state individuate, e refertate, dallo stesso radiologo.

Cosicché il programma chemio e radio terapico per la cura della malattia iniziava con ben un anno di ritardo, con le comprensibili preoccupazioni sulla efficacia del trattamento.

La prima questione affrontata dal giudice di Firenze attiene alla individuazione del soggetto legittimato a rispondere in giudizio del danno cagionato.

Per quanto attiene al rapporto tra la paziente e la struttura sanitaria – scrive il giudice – la giurisprudenza è pacifica nell’identificare tale rapporto sulla base del sopracitato “contratto di spedalità” il quale individua un’obbligazione che non si sostanzia soltanto nella prestazione del medico, bensì in una prestazione complessa (fornitura di prestazioni di vitto e alloggio, messa a disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico, apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie per l’intervento ecc.), definita di “assistenza sanitaria”, fondata sul contratto atipico individuato in base allo schema della “locatio operis” con obbligazione di risultato. Pertanto, in caso di negligenza o errore da parte del medico, il quale risponde nei confronti del paziente a titolo di responsabilità professionale, la struttura che nell’adempimento della propria obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze.

Per tali ragioni la responsabilità della struttura è di carattere contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 cod. civ per l’inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.

In conclusione il giudice riconosce che la struttura sanitaria è chiamata a rispondere del danno alla persona causato dalla colpa professionale del medico che ha operato nel suo interno anche se non suo dipendente (in tal senso Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008; Cass. Sez. civile III, 3 febbraio 2012, n. 1620 e Cass., Sez. III, sentenza 20 marzo 2015, n. 5590).

Per quanto riguarda la colpa professionale, le risultanze della CTU portavano effettivamente ad accertare che il radiologo aveva condotto una refertazione precedente non adeguata, avendo omesso di prestare la dovuta attenzione all’immagine radiografica, che presentava un’area che, seppure sfumata, appariva comunque sospetta, tenuto conto della necessità di elevare la soglia di attenzione nell’esecuzione di un accertamento riguardante una patologia neoplastica a potenzialità metastatica.

Passando alla quantificazione del danno, il CTU rileva che il ritardo diagnostico non ha interferito in modo significativo sulle cure somministrate, né ha influito sulla risposta ai trattamenti, tanto che il perito ha riscontrato che la paziente è clinicamente guarita. Non è individuabile, pertanto, un danno temporaneo e/o permanente. né una perdita di chance (sia di guarigione che di sopravvivenza).

Fortunatamente, quindi, non sussiste alcun danno temporaneo e/o permanente di carattere biologico, né ulteriori postumi cosiddetti invalidanti e né perdita di chance (di guarigione e sopravvivenza).

Tuttavia, il principio applicato dal giudice di Firenze è che l’assenza di un danno biologico non significa l’assenza di un pregiudizio meritevole di essere tutelato e risarcito.

In giurisprudenza è pacifica la risarcibilità del danno per l’errore diagnostico consistente nell’intempestiva diagnosi di un tumore, ove vi sia l’alta probabilità logica che il ricorso ad altri rimedi terapeutici, o l’intervento chirurgico, avrebbe determinato anche un miglioramento temporaneo o un allungamento della vita (V. Cassazione sentenza 23252/2019).

Non altrettanto pacifica è l’esistenza di un danno, riconducibile  al solo disagio esistenziale, ovvero in assenza di danni biologici misurabili.

Il danno non patrimoniale, in questo caso ha  una veste esclusivamente esistenziale e morale, e la valutazione, dell’importo risarcibile è svolta, in via equitativa, in applicazione del principio del cd “più probabile che non”, considerando come il ritardo diagnostico abbia causato un patema d’animo o sofferenza morale consistita nella comprensibile preoccupazione e paura per la malattia tardivamente diagnosticata e curata, anche se non sfociata in alcuna invalidità temporanea o permanente.

Link e Documenti:
Sentenza Tribunale di Firenze n. 1170 del 22.05.2020


I cittadini vittime di errore medico o della struttura sanitaria possono richiedere l’assistenza dell’Ufficio legale di AECI Firenze per attivare le azioni legali

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Per richiedere informazioni sull’assistenza legale scrivi a   info@aecifirenze.it
o telefona al numero 055 9362294