LE AGEVOLAZIONI PER CHI E’ IN DIFFICOLTA’ A PAGARE LE RATE DEL MUTUO

10/03/16

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Le possibilità di sospensione grazie ai plafond dedicati in caso di perdita del lavoro grazie agli accordi fra  Ministero dell’ Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana 

  1. Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Possono accedervi i mutuatari con un reddito Isee non superiore a 30mila euro, un mutuo non superiore a 250mila euro e relativo all’acquisto della prima casa, in caso di: perdita del posto di lavoro (sia a tempo determinato che indeterminato), morte o sopraggiunto handicap grave o condizione di non autosufficienza. In questi casi è possibile sospendere il pagamento dell’intera rata. Il fondo verserà la quota interessi alla banca nel periodo coperto dall’agevolazione. A scadenza il debitore dovrà ritornare a rimborsare il debito residuo, spalmato però su una durata più corta. Da maggio 2013 a gennaio 2016 hanno potuto sospendere per 18 mesi il pagamento delle rate 26.619 le famiglie per un controvalore di 2,5 miliardi di debito residuo.
  2. Per la categoria dei cassaintegrati da marzo 2015 l’Abi e le principali associazioni dei consumatori hanno concluso un accordo che estende la possibilità di sospendere il pagamento anche a questa categoria. In questo caso però il mutuatario potrà sospendere il pagamento solo della quota capitale della rata mentre dovrà continuare a pagare gli interessi. È attivo da un anno e finora ha all’attivo quasi mille sospensioni. «Non è possibile cumulare i due fondi, quindi sommare i 18 ai 12 mesi.  In ogni caso il limite massimo delle agevolazioni complessive è 18 mesi. Se però si surroga il mutuo, gli eventuali 18 mesi già usufruiti si azzerano».
  3. il “Fondo di garanzia prima casa”   è volto alla concessione di garanzie nella misura massima del 50 per cento della quota capitale di mutui ipotecari, di ammontare non superiore a 250mila euro, per l’acquisto (ovvero l’acquisto con interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica) di immobili, non di lusso, da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Opera a monte della concessione del mutuo offrendo alle banche una garanzia del 50% sul rimborso. Questo per favorire l’accesso al credito a giovani che dispongono di un reddito in grado di sostenere il pagamento delle rate, ma non della liquidità iniziale (almeno il 20% del valore dell’immobile visto che normalmente le banche non concedono mutui superiori all’80%) per chiedere un mutuo. Il fondo prevede uno stanziamento statale di circa 650 milioni di euro di cui una buona parte – assicura Consap, l’ente del ministero delle Finanze che lo gestisce – è stata già utilizzata. È rivolto a giovani coppie con uno dei componenti di età inferiore ai 35 anni; single, separati, divorziati o vedove con almeno un figlio convivente minore, giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico e conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

Fonte: il sole 24 ore


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