RISARCIMENTI AI CLIENTI PER I DIAMANTI DA INVESTIMENTO

25/01/21

Continua la vicenda giudiziaria sui diamanti acquistati tramite la banca, e in particolare quella che  coinvolge banco BPM, l’unico istituto di credito, fra quelli coinvolti  che ancora non ha raggiunto accordi soddisfacenti per risarcire i clienti che hanno acquistato i diamanti di Intermarket Diamond Business.  Infatti sia Unicredit che Monte dei Paschi di Siena, senza aspettare le decisioni dei  giudici, hanno deciso di assumersi le proprie responsabilità e chiudere tutte le controversie con i clienti, riacquistando i diamanti allo stesso prezzo pagato.

Perciò, i Clienti di BPM, assistiti dall’ufficio legali di AECI Firenze con l’avv. Francesco Giordano, proseguono nelle cause contro la banca,  e continuano anche a concludersi i giudizi con sentenze che riconoscono la responsabilità della banca, condannando a risarcire i risparmiatori, caduti nel tranello, che – peraltro – si trovano a dovere ancora recuperare le pietre, dopo il fallimento di IDB.  

Da ultimo la sentenza n. 64 del tribunale di Lucca depositata il 22/1/2021  che condivide la giurisprudenza già esistente sulla vicendaalcune delle precedenti (Trib. Modena n. 352/2020; Trib. Modena ord. 19/11/2019; Trib. Milano ord. 14/10/2020; Trib. Verona ord. 23/05/2019).

II giudice toscano riconosce che esiste un’asimmetria informativa tra la banca e i clienti, e questa deve essere colmata con l’osservanza da parte dell’istituto bancario, dei doveri di trasparenza, chiarezza, lealtà, e correttezza, specialmente ove vi sia un consolidato rapporto di fiducia.

Pertanto – precisa  la sentenza – In ottemperanza al dovere di solidarietà sociale di cui agli artt. 1173 c.c. e 2 Cost., la convenuta avrebbe dovuto fornire una corretta informazione sulla convenienza dell’investimento, e dunque, la relazione eziologica esiste perché se gli attori avessero ricevuto una corretta informazione, non avrebbero certamente acquistato i diamanti da IDB.

Anche in questo caso il giudice ha respinto la tesi della banca che sosteneva trattarsi di mera attività di segnalazione, perché  – spiega il giudice – entrambe le attività rientrano nell’ambito delle condotte ascrivibili alle fonti di responsabilità.

Link e documenti:

Sentenza Tribunale di Lucca n. 64/2021


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