BOND GRECIA: LA BANCA RIMBORSA SE NON HA INFORMATO

19/02/21

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Si è chiusa in primo grado una delle tantissime controversie suila questione dei Bond Grecia, che aveva interessato tanti risparmiatori italiani e stranieri.  L’avv. Paolo Grandinetti, dopo aver ottenuto i rimborsi per i suoi assistiti in Toscana, ottenuto analoga statuizione presso il Tribunale di Vicenza, con sentenza n.377/2021 con condanna alla restituzione di  di oltre 300.000 per un investimento effettuato nel 2010 in Obbligazioni HELLENIC REPUBLIC 4%  scadenza 08/20/13  e HELLENIC REPUBLIC 4,5 scadenza 05/20/14.

I principi di diritto alla base della sentenza potrebbero essere utili a sostenere le ragioni di tanti investitori che ancora aspettano il ristoro adeguato per i propri investimenti, sulla falsariga della vicenda che riguarda i bonds argentini.

Come si legge nella motivazione del Giudice vicentino , la Banca è stata ritenuta inadempiente ai propri obblighi di consulenza verso il proprio cliente in merito che, se meglio informato, avrebbe anche potuto evitare la perdita totale dell’investimento posto in essere.

La idoneità della informazione è piuttosto dibattuta nei tribunali, visto che mentre vi è copiosa giurisprudenza relativa riguardo ai “tango bonds”, dove il default era pressoché prevedibile – almeno agli addetti ai lavori – in questo caso è un dato di fatto che lo stato ellenico “nascondeva” nei bilanci  la situazione di dissesto sin dal 2012

Ciononostante, Il giudice ha riconosciuto l’inadempimento della Banca, poiché l’investitore, non professionale,  doveva comunque essere adeguatamente informato del rischio collegato all’operazione, e non bastava la sottoscrizione del documento informativo sui rischi generali.

Il Giudicante ha sottolineato infatti come “l’intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi e ai caratteri propri dell’emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati, e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento.”

Pertanto, dagli esami degli allegati agli ordini di acquisto delle obbligazioni compravendute, non risultava che la Banca avesse fornito un set di informazioni completo e comprensibile per il cliente, che pure, nel questionario compilato al momento della sottoscrizione del contratto quadro, aveva specificato di non avere conoscenze specifiche in materia di investimenti in prodotti finanziari.

Il fatto, quindi, di aver sottoposto ad una persona con una propensione al rischio media, quindi con “accettazione di moderate oscillazioni negative del capitale investito”, obbligazioni di un paese a rating BBB+ (in discesa) con tale carente set informativo, non può far ritenere integrati gli obblighi di “dettagliata informativa preventiva” gravanti sull’intermediario.

In conclusione, l’inadempimento della Banca degli obblighi informativi, e di diligenza professionale, sulla stessa gravanti, comporta la risoluzione per inadempimento degli ordini di acquisto dei titoli mobiliari e la restituzione del capitale investito al netto delle cedole riscosse e dei titoli ricevuti in concambio.

Link e Documenti:
Tribunale di Vicenza sentenza n.377/2021

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