Sono decine di migliaia i possessori di azioni e obbligazioni azzerate o quasi dopo le crisi bancarie. Vediamo quali sono le situazioni più a rischio e i possibili rimedi per recuperare il capitale.
Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti: E’ stato pubblicato sul sito Anac il modulo per l’arbitrato, per cui i risparmiatori che hanno acquistato obbligazioni subordinate delle quattro banche hanno tempo sino all’11 novembre per presentare domanda.
La procedura riguarda solo coloro che non avevano i requisiti per accedere allla compensazione forfettaria o non hanno voluto partecipare, o non hanno voluto partecipare.
I titolari di subordinati emessi dalle quattro banche debbono presentare, a pena di decadenza, la domanda di arbitrato insieme alla documentazione necessaria alla domanda. La procedura di arbitrato mira al ristoro del pregiudizio «effettivamente subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“obblighi Testo unico della finanza”) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati». La richiesta può essere presentata da persona fisiche, imprenditore individuali, anche agricoli e coltivatori diretti, o i loro successori mortis causa, che hanno acquistato i bond subordinati «nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca in liquidazione che li ha emessi»; il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado, in possesso dei bond subordinati «a seguito di trasferimento con atto tra vivi». La presentazione del ricorso vale «quale accettazione irrevocabile dell’Offerta al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del decreto ministeriale».
BANCA POPOLARE VICENZA, VENETO BANCA: Chi intende insinuarsi al passivo può presentare la dichiarazione di credito nella procedura di liquidazione coatta amministrativa (Lca) entro il 24 agosto, ovvero entro 60 giorni dal decreto legge che ha posto i due istituti in liquidazione. La possono presentare sia i possessori di bond subordinati che gli azionisti “azzerati”, esclusi quelli che hanno aderito nei mesi scorsi alle Offerte Pubbliche di Transazione proposte dalle due banche. Il proprio credito va comunicato con apposita domanda corredata da documentazione. In questo caso il credito di cui chiede l’insinuazione l’azionista è di natura risarcitoria e deriva dalla violazione degli obblighi informativi e di condotta in capo alle due banche venete, previsti dal Tuf e dai regolamenti Consob. La dichiarazione può essere effettuata anche da chi abbia comprato i titoli azzerati attraverso un altro intermediario.
Va da se che l’insinuazione al passivo non autorizza a sperare in importanti recuperi di quanto perso, dato che l’attivo disponibile è costituito da crediti di scarsa qualità.
Per i possessori di bond subordinati azzerati c’è il termine del 30 settembre per presentare domanda di ammissione alla procedura di indennizzo forfettario attraverso il FITD. Questa procedura presuppone però alcuni requisiti: che i bond subordinati siano stati acquistati, nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca, prima del 12 giugno 2014 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva Brrd per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie); che l’investitore abbia un patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 di valore inferiore a 100mila euro o, in alternativa, un reddito complessivo ai fini Irpef per l’anno 2014 inferiore a 35mila euro (articolo 9, comma 1 del decreto legge).
In alternativa all’indennizzo forfettario, in mancanza dei requisiti per accedere (per esempio se sono oltrepassati i i limiti reddituali e patrimoniali previsti, per gli obbligazionisti subordinati delle due banche venete sarà possibile avviare la procedura arbitrale, sempre se i bond subordinati siano stati acquistati direttamente dalla banca.
Secondo alcuni analisti il decreto in corso di conversione presenta numerose falle che potrebbero potrebbe portare a infinite legali. In primo luogo vi sarebbero questioni di illegittimità costituzionale, per le numerose deroghe alla legge fallimentare, al diritto societario e al Testo unico bancario. L’articolo 3, ad esempio, sottrae dalla cessione a Intesa SanPaolo, per collocarli nella procedura di Lca, i debiti che le due Popolari hanno o potranno avere nei confronti degli azionisti o bondisti subordinati. L’esclusione comprende sia le controversie che derivino da violazioni di norme societarie sia quelle derivanti dal contenzioso finanziario. Tra queste, le violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza dal Testo unico della finanza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi a sottoscrizione e collocamento degli strumenti finanziari, violazioni degli obblighi informativi e di condotta. Se la Corte Costituzionale dovesse ritenere illegittimo questo articolo, Intesa sarebbe responsabile di questi debiti, e i possessori di bond e azioni potrebbero rivalersi nei confronti di Intesa.
Inoltre all’articolo 3, comma 1 lettera b del decreto 99 si potrebbe ravvisare una lesione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 comma 1 della Costituzione, oltre che violazione dell’articolo 47 della Costituzione che tutela il risparmio .
Link e documenti: Fondo di Solidarietà
MONTE DEI PASCHI DI SIENA: Entro fine mese, secondo quanto annunciato, sarà emanato il decreto con cui dovranno essere definite le modalità di indennizzo per i soli investitori che hanno acquistato il bond subordinato Mps 2008-2018 codice Isin IT0004352586. Per accedere all’indennizzo sarà necessario che l’investitore dimostri di essere classificato al dettaglio (retail) in base alla profilatura Mifid, che l’acquisto del bond avvenne tramite Mps o società del gruppo Mps entro il 31 dicembre 2015, e che vi fu la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (“obblighi Tuf”) nella prestazione dei servizi e attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento del subordinato. E’ onere del cliente quindi attivarsi per chiedere alla banca tutta la documentazione relativa all'investimento, e in particolare la copia del questionario, il contratto e gli ordini di negoziazioni, che dovranno servire per dimostrare tutte le violazioni riguardanti la profilatura e la corretta informazione.
BANCA POPOLARE DI BARI: Per chi detiene azioni della Banca Popolare di Bari è attualmente elevatissima la probabilità di perdere buona parte del capitale. Molti clienti hanno tra l’altro effettuato la conversione delle obbligazioni subordinate convertibili in azioni della Banca Popolare di Bari (2013- 2018), e quindi sono rimasti incastrati nel meccanismo di blocco delle negoziazioni azionaria perché nessuno è disposto ad acquistare ai prezzi correnti.
La Banca Popolare di Bari, a fronte dei reclami e delle proteste risponde di avere operato nel pieno rispetto della normativa vigente.
A seguito dell’avvenuta ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Banca sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf, segmento Order Driven azionario, sono avviate le negoziazioni su tale mercato partire dal 30 giugno 2017.
Gli azionisti, quindi, che già avevano subìto la decurtazione del prezzo da 9,53 euroa 7,5, vedono ora sulla piattaforma Hi-Mtf scambiare poche azioni al prezzo di 6,90 euro. Ma questo è un prezzo ancora troppoi elevato tenuto conto degli effettivi valori di mercato, per cui impossibile per il momento vendere, ed il vero prezzo delle azioni è verosimilmente meno della metà.
Attualmente non esistono rimedi istituzionali perché la banca non è in crisi, dato che in crisi sono rimasti solo gli azionisti. Esistono invece concrete possibilità di intraprendere azioni giudiziarie per eventuale la violazione degli specifici obblighi informativi derivanti dalla illiquidità dei titoli, dell’obbligo di agire con perizia e diligenza, e per la mancata valutazione della adeguatezza e appropriatezza dell’operazione rispetto al profilo di rischio del singolo socio-cliente, seguendo quindi il solco tracciato dalla sentenza del 25/3/2017 n. 687 del Tribunale di Verona che ha condannato la banca (Pop Vicenza) al risarcimento dei danni.
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