BUONI FRUTTIFERI POSTALI: TABELLA INTERESSI

9/04/18

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Ancora una sentenza del tribunale riguardo alla restituzione degli interessi sui buoni fruttiferi postali decurtati dal DM 13/6/1986. l tribunale di Verona ha confermato il criterio che i Buoni Postali Fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, sicché deve ritenersi prevalgano, sul loro tenore letterale, le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell’art. 173 T.U. cit., come modificato dall’art. 1 D.L. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella L. 25/11/74 n. 588) (Cass. sez. I 16/12/05 n. 27809).
 Se in corso di rapporto non interviene un decreto che ritocca il tasso, è escluso che possa proporsi qualsiasi modificazione della situazione esistente al momento della sottoscrizione da parte del risparmiatore, mentre un eventuale provvedimento ministeriale che dovesse sopravvenire all’emissione del titolo determina una legittima variazione dei diritti spettanti ai sottoscrittori. 
Per i Buoni Postali sottoscritti successivamente al 13/6/1986 è fondata la pretesa di restituzione tra i rendimenti cartolari e quanto percepito dal beneficiario. 
Il diritto alla restituzione della differenza di rendimento riguarda quindi solo i Buoni emessi successivamente al DM 13/6/1986 che riportano le tabelle refuse dai buoni emessi precedentemente a tale data. 
Nessuna restituzione spetta invece per i buoni precedenti al 13/6/1986 , che riportano a tergo la tabella con rendimenti molto superiori a quelli riconosciuti al momento del rimborso. 


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