FINDOMESTIC, AGOS E CARDIFF: INDAGINE SUI PRESTITI CON ASSICURAZIONE

19/04/18

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, anche a seguito di una segnalazione dell’IVASS, ha avviato due procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti della società finanziaria Agos Ducato S.p.A. e della compagnia di assicurazione, operante nel Ramo Vita, Cardif Assurance Vie s.a. E dell’istituto di credito Findomestic Banca S.p.A. e della compagnia di assicurazione, operante nel Ramo Danni, Cardif Assurances Risques Divers S.A.

I funzionari dell’Autorità hanno eseguito una serie di ispezioni nelle sedi delle società, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Secondo l’ipotesi istruttoriaAgos Ducato S.p.A. e Findomestic Banca S.p.A. avrebbero condizionato, di fatto, la concessione a favore dei consumatori di prestiti personali alla sottoscrizione da parte degli stessi di polizze assicurative prive di connessione con il finanziamento, realizzando in tal modo una “pratica legante” tra i prodotti bancari e assicurativi, in violazione degli artt. 24 e 25, comma 1, lett.

a), del Codice del Consumo. Tali condotte sarebbero idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento in questione, nella misura in cui le imprese prospettano ai consumatori – intenzionati a richiedere prestiti – di poter accedere a questi ultimi solo sottoscrivendo le menzionate polizze assicurative, che nulla hanno a che vedere con il finanziamento, attuando un abbinamento forzoso tra le due tipologie di prodotti.
Cardif Assurance Vie s.a. e Cardif Assurances Risques Divers s.a. avrebbero posto in essere condotte contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento del consumatore, in violazione dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo. Segnatamente, esse, pur essendo venute a conoscenza dell’abbinamento forzoso tra le proprie polizze assicurative e i finanziamenti erogati, rispettivamente, da Agos Ducato S.p.A. e Findomestic Banca S.p.A., avrebbero rifiutato la restituzione richiesta da parte di consumatori in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti delle quote parti dei premi delle polizze assicurative,motivando il rifiuto con l’assenza di connessione tra le due tipologie di prodotti: nel far ciò, le due compagnie non avrebbero attuato nei confronti delle finanziarie alcuna attività di verifica circa gli abbinamenti forzosi e, in via generale, di monitoraggio e controllo circa la modalità di collocamento dei prodotti assicurativi in questione.

Findomestic è intervenuta con un comunicato in merito all’avvio di procedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato su pratiche commerciali legate alla commercializzazione di polizze assicurative ramo danni, comunicando di aver fornito, in sede ispettiva, tutta la collaborazione e la documentazione necessaria e richiesta, nella convinzione che i profili di correttezza delle pratiche commerciali saranno ben evidenziati durante la durata del procedimento.

Le associazioni di consumatori, e EuroConsumatori in particolare, sono da sempre impegnata per la tutela dei clienti delle banche obbligati a contrattare a condizioni economiche spesso inique. E’ un dato di fatto che gli utili maggiori per gli intermediari del credito sono legato più ai margini delle polizze assicurative che agli interessi sul prestito. Per tale motivo è forte l’interesse a “costringere” il cliente ad aggiungere una polizza spesso inutile, nonostante la banca d’italia e l’IVASS siano più volte intervenute con raccomandazioni per cercare di frenare il comportamento.

Numerose sono anche le sentenze che, accertata la natura sostanzialmente obbligatoria delle polizze hanno dichiarato nullo il tasso di interesse convenuto perché il TAEG, calcolato senza tener conto  del costo  della polizza, risulta erroneo. Ne consegue  l’applicazione dell’art. 125-bis. Co.7 del TUB e quindi il ricalcolo degli interessi, in base al tasso minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Tutto ciò è avvalorato dal Collegio di Coordinamento dell’ABF nella Decisione N. 1430 del 18 febbraio 2016. Infatti il Collegio, indicando come indubbia premessa il fatto che le spese per polizze Credit Protection, proposte contestualmente alla stipula del finanziamento, devono essere computate nel TAEG, conclude che << la conseguenza è (non può non essere) che è nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, ma è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo: ipotesi per la quale il comma 7 prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo (“il TAEG equivale al tasso nominale dei BOT o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell’Economia emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”.

Link e documenti:
Comunicato stampa AGCM del 18 aprile 2018


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