MUTUI IN FRANCHI SVIZZERI: COSA DICE LA CORTE DI GIUSTIZIA

11/06/21

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Non può essere soggetto ad alcun termine di prescrizione il diritto del consumatore che ha sottoscritto un contratto di mutuo espresso in valuta estera e che ignora il carattere abusivo della  clausola inserita nel contratto di mutuo, ai fini della restituzione degli importi pagati sulla base di tale clausola
Il principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia delle CE nella causa C-609/19 e nelle cause riunite da C-776/19 a C-782/19, BNP Paribas Personal Finance che ha diffuso in un comunicato stampa il contenuto delle sentenze.
La vicenda che ha portato alla pronuncia della Corte di Giustizia riguarda alcuni consumatori che nel 2008 e nel 2009, hanno sottoscritto presso la banca BNP Paribas Personal Finance dei contratti di mutuo ipotecario espresso in franchi svizzeri (CHF) e rimborsabile in euro per finanziare l’acquisto di beni immobili o di quote di società immobiliari.

A causa delle caratteristiche di tali mutui, la loro sottoscrizione comportava un rischio di cambio collegato alle fluttuazioni del corso dell’euro rispetto a quello del CHF. Sebbene la sussistenza di detto rischio non fosse menzionata in modo espresso nei contratti di mutuo, ne derivava nondimeno indirettamente che simile rischio vi era inerente e gravava sul consumatore.
Successivamente, a causa della vicende che hanno interessato la valuta svizzera, il cambio è ha determinato un enorme incremento del debito per i clienti, che    hanno riscontrato difficoltà a pagare le rate mensili.

I procedimenti sono stati avviati, al tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne e al tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia. I giudici francesi hanno sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni sull’interpretazione della direttiva.

La Corte ricorda che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato con un consumatore non vincolano quest’ultimo e devono essere considerate come se non fossero mai esistite, cosicché non possono avere effetti sulla sua situazione di diritto e di fatto. Di conseguenza, la Corte la domanda proposta ai fini dell’accertamento del carattere abusivo della clausola non può essere sottoposta a un qualsivoglia termine di prescrizione.

Ciò posto, la Corte la direttiva non osta ad una disciplina nazionale che assoggetta a un termine di prescrizione l’azione volta a far valere gli effetti restitutori di tale dichiarazione. Tuttavia, la Corte rileva che un termine di prescrizione per la restituzione di importi versati sulla base di una clausola abusiva che rischia di essere scaduto ancor prima che il consumatore possa essere a conoscenza della natura abusiva di detta clausola non può in alcun caso essere compatibile con la direttiva.

La corte poi, rinvia ai giudici nazionali il compito di rinvio valutare se effettivamente le clausole controverse stabiliscano un elemento essenziale che caratterizza i contratti di mutuo e se le stesse siano state formulate in maniera chiara e comprensibile.   Infatti l’informazione fornita dal mutuante al consumatore sull’esistenza del rischio di cambio non soddisfa il requisito di trasparenza se è basata sull’ipotesi che la parità fra la moneta di conto e la moneta di pagamento resterà stabile nel corso di tutta la durata del contratto. In conclusione la Corte ritiene che clausole del genere possono dar luogo ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto di mutuo a danno del consumatore  faendo gravare su detto consumatore un rischio sproporzionato in relazione alle prestazioni e all’importo del prestito.
I principi di diritto espressi dalla corte di giustizia possono avere importanti  conseguenze sui contratti di mutuo parametrati al stipulati in Italia  e collegati al rapporto di cambio Euro/Franco proposti da  Hypo Alpe Adria Bank e Banca Woolwich (Barklays Bank PLC) nel periodo, di cui il nostro ufficio legale, si occupa in difesa dei clienti costretti a esborsi esorbitanti per le rate lievitate in modo esponenziale in conseguenza delle variazioni del tasso di cambio.

Link e documenti

Sentenza 10 giugno 2021 causa C-609/19

Sentenza 10 Giugno 2021 cause riunite da C-776/19 a C-782/19

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