Il 28 Maggio è stata emessa un decisione che sarà di sicuro interesse per tutti coloro che hanno sottoscritto i Buoni Fruttiferi Postali della serie Q/P, una provvedimento che risolve un problema comune a molti consumatori che si trovano in controversia con Poste Italiane per aver ricevuto una liquidazione inferiore a quella aspettata.
Il Tribunale Vicenza con Ordinanza 18 Maggio 2021 stabilisce che qualora il Buono Postale Fruttifero della serie Q/P sottoscritto successivamente all’entrata in vigore del DM 13.06.1986, la liquidazione degli ultimi 10 anni deve avvenire secondo i rendimenti indicati a tergo del titolo, in ossequio al principio stabilito dalla Cassazione SS. UU. n. 13979/2007, e non secondo i tassi di interesse modificati dal DM. La decisione scaturisce da una delle numerose controversie che vedono impegnata la società Poste Italiane per i buoni fruttiferi confezionati con moduli prestampati che indicano un rendimento superiore a quello effettivamente liquidato.
Il caso trattato
Nel caso specifico, come in molti altri casi trattati dalla nostra associazione, la cliente era titolare di alcuni buoni postali del valore nominale di 1 milione di lire ciascuno.
I buoni riportano il valore maturato dopo il decorso dei primi venti anni dall’emissione, modificata da un timbro apposto successivamente che diminuisce il rendimento.
Osserva il giudice che I Buoni appartengono tutti alla precedente serie P e sulla parte frontale. risulta apposto un timbro indicante la nuova serie Q/P.
Nella parte posteriore. invece. sulla griglia originaria della serie P, risulta apposto un nuovo timbro con la dicitura “B.P.F.” e la misura dei nuovi rendimenti.
Il timbro ad inchiostro apposto nulla dispone per gli anni successivi al 20″ e quindi per il periodo relativo agli ultimi dieci anni.
Sui buoni è visibile per tale periodo il lasso di rendimento originariamente previsto per la serie P ovvero “più Lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”.
Secondo il giudice di Vicenza è pacifico che i buoni in questione siano stati emessi quando i rendimenti stampati sul retro erano già stati variati, in diminuzione dal DM.
Il risultato effetto della decisione
Il maggiore rendimento viene quantificato con questa Ordinanza per ciascun Buono nella somma di € 7.999,40 (Lire 258.150 pari ad € 133.32 x 60 bimestri dal 19.12.2009 al 31.12.2019).
Il calcolo CORRETTO della ritenuta erariale
L’ importo ottenuto secondo i rendimenti originari si somma al capitale e agli interessi maturati nei primi venti anni, al lordo della ritenuta fiscale.
Ed è proprio sulla ritenuta erariale che il giudice osserva che i buoni sono stati emessi quando i rendimenti stampati sul retro erano già stati variati in diminuzione,
Pertanto la ritenuta fiscale del 12.50% va applicata, in un’unica soluzione nel momento in cui i Buoni vengono rimborsali e non capitalizzando annualmente gli interessi di volta in volta maturati al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.
Leggi la Ordinanza Tribunale di Vicenza 18-5-2021 sui Buoni Fruttiferi Postali