AZIONI ILLIQUIDE SUL MERCATO HI-MTF: COME FARE RICORSO ALL’ARBITRO

14/07/21

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I risparmiatori che hanno investito in azioni quotate sul mercato Hi-Mtf, ma praticamente impossibili da rivendere,  possono rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob

I CASI TRATTATI

L’arbitro delle Controversie Finanziarie ha riconosciuto in diverse decisioni il diritto dei clienti ad essere risarciti delle perdite sopportate per effetto della impossibilità di rivendere le azioni emesse da banche popolari e casse di risparmio, non quotate su mercato borsistico.  Molte di queste vengono oggi negoziate sul mercato Hi-Mtf ma non trovano soluzioni di vendita per l’assenza di compratori disposti a pagare anche i prezzi minimi.  I titoli azionari presenti al momento sulla piattaforma sono:
Banca Agr Pop Ragusa Az Ord Fraz
Banca Di Imola Azioni Ordinarie
Banca Macerata Azioni Ordinarie
Banca Popolare Cortona Az. Ord.
Banca Popolare Di Fondi Az Ord
Banca Popolare Lajatico Az. Ord.
Banca Popolare Lazio Az. Ord.
Banca Popolare Pugliese Az. Ord.
Banca Popolare Valconca Az. Ord.
Banca Sella Azioni Ordinarie
Banca Valsabbina Azioni Ord.
Bca Pop Del Frusinate Azioni Ord
Bca Pop Puglia Basilicata Az Ord
Bca Pop. Sant’Angelo Azioni Ord.
Bca Popolare Di Bari Azioni Ord.
Bcp Torre Del Greco Azioni Ord.
C R Asti Azioni Ordinarie
C R Bolzano Azioni Ordinarie
Civibank Azioni Ordinarie
Cr Cento Azioni Ordinarie
Credit Agricole Friuladria Az.
La Cassa Di Ravenna Azioni Ord.
Volksbank Bca Pop Alto Adige Az.

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I RISULTATI DELLE DECISIONI

Le controversie decise dall’arbitro della Consob riguardano casi comuni a molti risparmiatori che, fidando delle raccomandazioni della banca, hanno investito  rilevanti somme in azioni non quotate in borsa.

Al momento di rientrare dell’investimento i clienti hanno scoperto, a proprie spese,  che le azioni sono praticamente  invendibili, e a nulla sono valsi tutti i reclami verso la banca.

Coloro che si rivolgono all’arbitro, lamentano soprattutto  l’inadeguatezza della operazione d’investimento rispetto al proprio profilo di rischio, l’eccessiva concentrazione nel portafoglio; il difetto nell’attività di profilatura, e soprattutto l’inosservanza degli obblighi informativi sui titoli illiquidi.

Proprio a proposito della illiquidità il collegio è orientato a respingere la difesa delle banche basata sulla  affermazione che tale informativa non sarebbe dovuta, perché le azioni […] non sarebbero state illiquide al momento in cui le operazioni di investimento sono state effettuate, ma lo sarebbero divenute successivamente.

Ritiene infatti l’Arbitro che “[…] è evidentemente preciso onere dell’intermediario fornire una prova adeguata del fatto contrario, vale a dire del fatto che, invece, alla data dell’operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità (V. Decisione n. 3950/2021)

Come fare ricorso all’ACF

Il ricorso può essere inviato in modalità telematica, personalmente o con l’assistenza di un professionista, solo dopo avere atteso 60 dal reclamo inviato all’intermediario senza avere ottenuto risposta, o dopo la risposta insoddisfacente.

E’ comunque sempre consigliabile l’assistenza di un professionista, soprattutto per importi  di un certo rilevo, perché la materia è estremamente tecnica ed il collegio arbitrale decide solo sulla base dei fatti e della documentazione correttamente sottoposta.

Link e documenti:
Decisione n. 3950 del 9 luglio 2021
AZIONI ILLIQUIDE BANCHE POPOLARI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE

 

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