CRISI BANCARIE: AVVIATA L’OPERAZIONE DI INDENNIZZO AI RISPARMIATORI

26/08/19

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Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto con le norme per permettere ai risparmiatori truffati delle banche in crisi di accedere al Fondo per gli indennizzi, Fir è partita l’operazione di rimborso con l’attivazione del  portale per la presentazione delle istanze.
Sul Portale fondoindennizzorisparmiatori.consap.it, gli interessati  dovranno registrarsi, compilare la domanda, caricare gli allegati richiesti, stampare firmare, caricare la domanda firmata e infine inviarla telematicamente.

Le domande vanno presentate a partire dal 22 agosto e fino il 18 febbraio 2020 e si potrà ricevere un indennizzo del 30% delle somme per gli ex azionisti e del 95% per gli ex obbligazionisti.

Possono presentare domanda per i rimborsi i risparmiatori, le persone fisiche, gli imprenditori individuali (agricoli o coltivatori diretti), le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese con meno di dieci persone e con fatturato o bilancio annui inferiore a 2 milioni di euro “in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018” (Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, Banca Padovana, BCC di Pelaco, Banca Popolare delle Province Calabre, BCC Banca Brutia e Credito cooperativo Interprovinciale Veneto e le loro controllate).  

Gli indennizzi  sono dovuti anche se i titoli sono stati acquistati attraverso altri intermediari e  saranno automatici  per chi ha un reddito imponibile inferiore ai 35mila euro annui o un patrimonio immobiliare al di sotto dei 100mila euro,  mentre gli altri saranno sottoposti a una verifica da parte di una Commissione Tecnica che esaminerà tutte le richieste e i documenti presentati tramite il portale dedicato per verificare se  la vendita di azioni e obbligazioni subordinate è avvenuta senza «l’osservanza dei presidi informativi o valutativi idonei ad assicurare la consapevolezza e l’adeguatezza dell’acquirente rispetto al profilo di rischio» o se  l’acquisto di bond e azioni è stato imposto dalla banca per concedere crediti.

Le domande dovranno contenere copia fronte-retro del documento di riconoscimento  e codice fiscale, documentazione di acquisto degli strumenti finanziari, eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori; eventuali pagamenti per  indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, già ricevuti; codice IBAN, bancario o postale, intestato all’avente diritto con  certificazione da parte dell’Istituto bancario dell’intestazione delle coordinate IBAN, sul quale si chiede di ricevere l’indennizzo.

Link e documenti:
Decreto del ministero delle finanze 8 agosto 2019
Portale Consap –Fondo Indennizzo Risparmiatori


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