Il tribunale di Chieti con sentenza depositata il 4/9/2019 si è pronunciato riguardo alla nullità, nei mutui a tasso variabile, della clausola relativa al tasso Euribor nel periodo 29/09/2005 al 30/05/2008 per effetto dell’alterazione dovuta ad accordi di cartello vietati. Questa è la conclusione del tribunale di Chieti sentenza che, con sentenza 4/9/2019 ha dato ragione al cliente rimettendo la causa in istruttoria per procedere al riconteggio degli interessi.
La alterazione del tasso euribor è un fatto accertato dalla Commissione Antitrust Europea – Direzione Generale della Concorrenza con decisione C(2013) 85121 in data 4.12.2013 nel caso AT39914.
Il tasso Euribor deve essere sostituito con il tasso legale tempo per tempo vigente, ai sensi degli artt. 1346/1284 III comma c.c., non già con il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 comma VII TUB, applicabile soltanto nelle diverse ipotesi di “inosservanza del comma 4”. (Luca Rotondo) (riproduzione riservata).
La sentenza descrive come le prove raccolte durante il procedimento sanzionatorio hanno dimostrato che le banche hanno tenuto sul mercato una condotta attiva causalmente connessa e conseguente ad una comune concertazione, finalizzata all’alterazione dei tassi.
Nel 2013 la Commissione europea aveva multato 8 istituti finanziari internazionali per la partecipazione a cartelli illegali nei mercati di derivati ​​finanziari che coprono lo Spazio economico europeo (SEE). Quattro di queste istituzioni hanno partecipato a un cartello relativo ai derivati ​​su tassi di interesse denominati nella valuta euro. Sei di loro hanno partecipato a uno o più cartelli bilaterali relativi a derivati ​​su tassi di interesse denominati in yen giapponesi. La collusione tra concorrenti è vietata dall’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dall’articolo 53 dell’accordo SEE.
I derivati ​​su tassi di interesse (ad esempio contratti a termine su tassi, swap, futures, opzioni) sono quotati in base al livello di un tasso di interesse di riferimento, come il tasso interbancario offerto di Londra (LIBOR) – che viene utilizzato per varie valute tra cui lo yen giapponese (JPY) – o il tasso interbancario offerto dall’Euro (EURIBOR), per il Euro. Questi parametri di riferimento riflettono una media delle quotazioni inviate quotidianamente da un numero di banche che sono membri di un panel (panel bank).
Le banche di investimento competono tra loro nella negoziazione di questi derivati. I livelli dei tassi di riferimento possono influire sui flussi di cassa che una banca riceve da una controparte o sul flusso di cassa che deve pagare alla controparte in base a contratti derivati ​​su tassi di interesse. L’indagine della commissione ha accertato l’esistenza di una attività collusiva svolta attraverso contatti bilaterali, soprattutto chat online, e-mail e messaggi online o telefonici mirata a falsare la concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) e/o all’EONIA (Euro Over-Night Index Average).
Il tribunale ha ritenuto rilevanti i fatti accertati dalla Commissione perché causativi del danno nei confronti di una generalità di clienti, ed ha disposto il ricalcolo degli interessi degli interessi sostituendo il tasso legale al tasso euribor vigente nel periodo 2005-2008. vale a dire 2,5% dal 2005 al 2007 e 3% a partire dal 1.1.2008.
Link e documenti:
Tribunale di Chieti Sentenza n. 565/2019 pubbl. il 04/09/2019
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