La sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto
La sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall’art. 223 del Codice della Strada deve intervenire entro un tempo ragionevole, risponde alla necessità di impedire che, nell’immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa.
Questo principio è stato stabilito dalla Cassazione civile, sez. II, 23 Giugno 2021, n. 17999. nella sentenza annullando la decisione di merito, che aveva ritenuto legittima l’applicazione della sospensione cautelare a distanza di 19 mesi dall’accertamento del fatto.
– Il caso: la ritardata sospensione da parte del prefetto
A seguito di un controllo per avere guidato in stato di ebbrezza era stato accertato in struttura ospedaliera un tasso alcolico pari a 1,74 g/I).
A cio conseguiva verbale di contestazione della violazione dell’art.186, comma 2, lett. c), cod. strada,
e il provvedimento di applicazione della misura cautelare della sospensione della patente di guida.
La notificazione dell’ordinanza prefettizia della sospensione della patente di guida sarebbe perveniva dopo 19 mesi dal verbale di accertamento.
Il conducente si rivolgeva così al giudice di pace e poi al tribunale, il quale decideva valutava che il provvedimento di sospensione della patente di guida sarebbe intervenuto entro un tempo ragionevole dal fatto.
-Il principio stabilito dalla cassazione
La SC tiene a precisare che il provvedimento di sospensione cautelare deve intervenire entro un tempo ragionevole, in considerazione proprio delle finalità del provvedimento, che è quella di impedire una reiterazione del comportamento pericoloso.
La valutazione è in concreto rimessa la giudice del merito, che deve fornire una adeguata motivazione.
Nel caso specifico il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di sospensione della patente di guida sarebbe intervenuto entro un tempo ragionevole dal fatto, ma senza fornire alcuna spiegazione a tale valutazione.
Perciò la Cassazione annulla il provvedimento di sospensione e rinvio al giudice di merito per un nuovo esame della domanda.
La natura preventiva e cautelare del provvedimento di sospensione di sospensione della patente disposta in base all’art. 186 cds, comma 2 lett. a) è stato più volte chiarito dalla stessa Corte di Cassazione in seguito alla depenalizzazione per l’entrata in vigore della legge 120/2010
In particolare la Sentenza n. 24111 del 12 novembre 2014 stabilisce che la finalità del provvedimento è quella di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo alla collettività. Proprio in considerazione di tale funzione cautelare, esso deve essere adottato entro un tempo ragionevole dall’accertamento della violazione, non potendo altrimenti assolvere alla finalità cautelare che gli è propria.
– Link e Documenti
Cassazione civile, sez. II, 23 Giugno 2021, n. 17999