DISSERVIZI NELLE UTENZE DI TELEFONIA: LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

18/03/16

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I problemi legati alla fornitura del servizio di telefonia fissa o mobile sono piuttosto frequenti. Esistono tuttavia strumenti e procedure specifiche a disposizione del consumatore per la tutela da inadempimenti, irregolarità del ’fornitore di servizi telefonici (es: mancata attivazione o irregolare fornitura del servizio, richiesta illegittima di pagamenti, ecc.).
E’ necessario puntualizzare che prima di qualsiasi iniziativa giudiziale l'utente-consumatore, deve avviare  un tentativo di conciliazione (come previsto dalla legge n. 249/1997 che ha istituito l'AGCOM (Autorità garante per le comunicazioni) e dal Dlgs 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche). Con la Delibera n. 173/07 dell'Agcom  è stato poi approvato il regolamento per la risoluzione delle controversie telefoniche che definisce tutta  procedura da seguire.

Il Co.Re.Com competente è quello del “luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’utente finale ovvero, negli altri casi, il domicilio indicato al momento della conclusione dl contratto o, in mancanza, la residenza o la sede legale dell’utenza” ('articolo 4 del Regolamento)

E’ importante, dunque, individuare correttamente a quale organismo rivolgersi utilizzando come criterio generale appunto quello del luogo fisico dell'ubicazione della postazione telefonica ovvero, i criteri alternativi del domicilio del cliente al momento in cui il contratto è stato concluso (luogo che potrebbe essere poi successivamente variato) o la residenza o la sede legale dell'utenza.

La giurisprudenza ha recentemente affermato che il CoReCom non è l’esclusivo organismo di conciliazione.  Il tentativo di conciliazione può essere effettuato anche dinanzi ad altro organo, purché lo stesso sia riconosciuto dall'art. 141 del Codice del Consumo. 
In alternativa al CoReCom il tentativo di conciliazione può essere validamente esperito dinanzi agli organismi paritetici creati dalle associazioni di consumatori, ovvero presso tutti gli enti di conciliazione riconosciuti dall’articolo 141 codice del consumo, tra i quali anche le Camere di Commercio (articolo 13 del regolamento Agcom),

Il termine per concludere l’eventuale conciliazione è di 30 giorni a decorrere dalla data in cui è stata proposta l’istanza e, decorso tale termine, le parti potranno rivolgersi al giudice competente (Giudice di Pace  fino a 5.000 euro, Tribunale per valore superiore).

 

Qualora invece ci sia accordo per partecipare all’udienza, secondo quanto prevede l’articolo 9 del Regolamento, le parti potranno intervenire personalmente (ovvero tramite rappresentanti delle associazioni dei consumatori o procuratori come avvocati o altri professionisti).

All'esito dell'udienza si possono verificare tre ipotesi:

– conclusione negativa del tentativo per mancata comparizione di una delle parti;

– conclusione positiva del tentativo per un intervenuto accordo tra le parti che viene trasfuso in un verbale avente valore di titolo esecutivo;

– conclusione negativa totale (per mancato accordo tra le parti) o parziale (per accordo solo su alcuni punti della controversia).

In caso di esito negativo, totale o parziale, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, entro 3 mesi possono chiedere al Co.re.com. o all’Agcom di definire la controversia ai sensi dell' art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche sopra citato. La richiesta non può più essere proposta dopo tre mesi o, se nel frattempo, è stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche 


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