L’utente ha diritto al risarcimento del danno se la compagnia del gas non emette le fatture bimestrali, costringendolo a pagare, in un’unica volta, tutto l’arretrato. Con la sentenza n. 3089/2015 il Giudice di Pace di Gaeta ha statuito che il comportamento della compagnia del gas che non effettui la lettura dei consumi configuri un inadempimento contrattuale poiché il fornitore avrebbe comunque potuto fatturare in base alla stima delle letture precedenti.Resta, in ogni caso, salvo il diritto del gestore a ripetere dal distributore le somme versate al cliente.
Non sono rari i casi in cui la bolletta tardi ad arrivare, spesse volte perché la società del gas omette di effettuare i conteggi, altre perché non riesce ad effettuare la lettura dei contatori.
Ebbene, a parere del Giudice di Pace di Gaeta, anche se l'impresa di distribuzione non rende note le informazioni riguardanti la lettura dei consumi, la compagnia del gas può comunque provvedere utilizzando una stima presuntiva, salva la possibilità di fare ricorso a un successivo conguaglio. In caso contrario, si verifica una responsabilità contrattuale.
Infatti, per il Giudice, all’ipotesi di ritardo nel comunicare il dato di switching al profilo del cliente finale, consegue un inadempimento relativo all'emissione periodica di bollette relative a diversi cicli di fatture, ripercuotendosi non solo sulla prima, ma anche sulle successive.
In conclusione, le fatture devono essere emesse sulla base dei dati di misurazione effettivi rilevati dalla compagnia esercente la vendita, anche facendo ricorso, in caso di necessità, ad una autolettura da parte del cliente.
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