Importanti norme per cittadini e consumatori nella legge LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 che approvato il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018. Nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di prescrizione pari a due anni del diritto al pagamento del corrispettivo. Il termine di prescrizione opera sia nei rapporti tra gli utenti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, che in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.
La norma riguarda non solo gli utentidomestici, ma anche le microimprese o i professionisti, ricordando che le si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Si prevede, inoltre, che, nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva in due anni.
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge, definisce le misure necessarie all’implementazione delle previsioni di cui sopra, in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera.
In caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo – relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato – si introduce il diritto dell’utente (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio, nelle forme previste dall’AEEGSI) alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore.
E’ previsto inoltre l’obbligo del venditore di comunicare all’utente l’avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti ed è garantito il diritto dell’utente, in ogni caso, all’esito della verifica della legittimità della condotta dell’operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
Queste norme non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia ascrivibile a responsabilità dell’utente.
L’AEEGSI, con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, dovrà definire le misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori dovranno garantire l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi. All’Authority è demandata anche la definizione delle misure finalizzate a incentivare l’autolettura, senza oneri a carico dell’utente.
Entro il 1° luglio 2019, il Sistema informatico integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas dovrà permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. All’AEEGSI è demandata l’adozione di disposizioni per l’attuazione di tale norma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Le disposizioni introdotte dalla legge non riguardano le fatture già emesse o in corso di emissioni. Infatti la disposizione si applica alle fatture la cui scadenza:
per il settore elettrico, è successiva alla data del 1° marzo 2018;
per il settore del gas, è successiva al 1° gennaio 2019;
per il settore idrico, è successiva al 1° gennaio 2020.
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