Dal 2 maggio le domande di finanziamenti per acquisto di beni strumentali delle piccole imprese e delle aziende agricole
Le imprese che intendono effettuare investimenti per beni strumentali anche in leasing possono chiedere il finanziamento direttamente presso la Banca o la società di leasing che esaminata la domanda e prenoterà le somme al Ministero dello Sviluppo Economico.
Caratteristiche dell’investimento
- Investimento coperto da un finanziamento bancario o leasing, fino all’80% dell’importo dal Fondo di garanzia PMI.
- durata del finanziamento massimo 5 anni
- Importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro
L’agevolazione è aperta alle micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carboniera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero – caseari.
Sono ammissibili l’acquisto o leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware.
Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi e devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell’IVA.
Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) n. 702/2014, e cioè:
a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali
c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.
decreto interministeriale 25 gennaio 2016
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