La recente Manovra correttiva D.L. 50/2017 ha esteso a tutte le PMI che necessitano di liquidità per finanziare i propri progetti la possibilità di accedere ai Portali di Equity Crowdfunding, le piattaforme online autorizzate e vigilate da Consob, per raccogliere fondi attraverso la condivisione del progetto imprenditoriale.
La possibilità di ricorrere all’equity based crowdfunding era prima riservata alle start-up innovative e alle PMI innovative. Il “crowdfunding” può essere definito come il processo con cui più persone conferiscono somme di denaro per finanziare un progetto utilizzando siti internet e ricevendo talvolta in cambio una remunerazione. Si parla di “equity crowdfunding” quando tramite l’investimento on line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “remunerazione” è rappresentata dagli utili e dai diritti amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.
La CONSOB, tramite Delibera n. 18592 del 26 giungo 2013, ha emanato un Regolamento che disciplina il registro dei gestori dei portali e le caratteristiche delle offerte finanziabili per il tramite delle piattaforme on line. Il Regolamento prevedeva, tra l’altro, la necessità della presenza, almeno col 5% del capitale, di un investitore professionale per potersi dar luogo al perfezionamento della raccolta on line.
Pertanto con le modifiche del decreto 50/2017 il crowdfunding è esteso a tutte le Piccole e medie imprese, cioè che hanno meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle società di capitali che investono prevalentemente in PMI.
La norma prevede al co. 2 che L’atto costitutivo della PMI costituita in forma di societa’ a responsabilita’ limitata puo’ creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, puo’ liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.
Al comma 3. L’atto costitutivo della societa’ di cui al comma 2, anche in deroga dall’articolo 2479, comma 5, del codice civile, puo’ creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
Operativamente il crowfunding funziona attraverso un portale on line, che, dopo aver ricevuto i contributi dagli investitori, trasmette gli ordini alle banche e agli intermediari abilitati ai fini della sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta, previa trattenuta di una commissione.
L’ufficio legale di AECI e i consulenti convenzionati assistono i soci nella definizione dei progetti di finanziamento e nelle eventiuali controversie finanziarie Vai al modulo contatti
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