Gli assegni per il nucleo familiare sono un sostegno per le famiglie a minore reddito e erogati dall’Inps a favore di tutti i lavoratori regolarmente assunti, a tempo pieno o part time. Anche i lavoratori domestici, come colf, badanti e babysitter, hanno diritto a percepire gli assegni.
Per verificare se si ha diritto all’assegno occorre fare riferimento alle tabelle di reddito che l’Inps comunica i redditi ogni anno, nonché dal numero dei componenti e dalla tipologia del nucleo familiare.I valori attualmente in vigore sono stati stabiliti dalla circolare Inps n. 109 del 27 maggio 2015 ha fissato i nuovi valori degli assegni familiari per il 2015.
Gli assegni familiari spettano anche se i familiari sono residenti all’estero, in ogni caso per i cittadini comunitari e purché ci sia una convenzione tra l’Italia e il Paese di origine per i cittadini extracomunitari.
Per i lavoratori domestici gli assegni familiari INPS riguardano nuclei familiari anche composti solo dai coniugi. Mentre per le famiglie numerose (con almeno tre figli minori a carico) sono previsti speciali “assegni per i nuclei familiari numerosi”.
Gli assegni spettano anche se nel proprio nucleo familiare ci sono figli o parenti maggiorenni se questi versano in condizioni particolari, come inabilità o incapacità o comunque non devono avere altri parenti o devono poter essere qualificati “a carico”.
La Domanda per ottenere gli Assegni Familiari ANF 2015 si presenta direttamente all’Inps, utilizzando il modulo “MOD ANF/PREST“, mediante invio telematico o attraverso i Patronati .
Nel caso di lavoratori domestici gli assegni familiari vengono pagati direttamente dall’Inps tramite l’accredito su conto corrente personale o tramite un bonifico presso un ufficio postale, a seconda della scelta effettuata dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
Il pagamento inizia a decorrere dal giorno in cui si presenta la domanda, ma si ha comunque diritto agli arretrati per gli assegni familiari in caso di domanda tardiva. Il diritto si prescrive nel termine di 5 anni.
L’assegno familiare INPS può essere percepito anche se già si usufruisce dell’assegno per il nucleo familiare erogato dal proprio comune di residenza