Una sentenza del giudice di pace di Agrigento ha disposto l’annullamento di una multa per guida in stato di ebbrezza per mancata omologazione dell’etilometro e mancata effettuazione delle verifiche periodiche sull’apparecchio
I MOTIVI DELLA SENTENZA: Etilometro, necessarie le verifiche periodiche
Le verifiche effettuate dagli agenti di polizia attraverso l’utilizzo dell’etilometro sono da considerarsi invalide, se l’apparecchio non è stato omologato o non è stato sottoposto alle prescritte verifiche periodiche per accertarne il corretto funzionamento.
Sulla base di tali considerazioni, il giudice di pace di Agrigento con sentenza n. 170/2022 (sotto allegata) ha annullato una un’ordinanza prefettizia emanata sulla base di una multa comminata dai Carabinieri del comando locale ai danni di un automobilista in stato di alterazione psico- fisica derivante dali ‘ assunzione di bevande alcoliche. in violazione degli artt. 186 comma 2 lettera b del c.d.s .
L’Ordinanza impugnata, l’onere della prova incombe sull’ente
In via preliminare, il giudice investito della questione ha ricordato come, per principio consolidato della Corte di Cassazione l’opposizione a provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell ‘autorità amministrativa, in cui le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell’onere della prova, rispettivamente dall’ amministrazione opposta e dall’opponente.
Spetta pertanto all’autorità amministrativa che ha emesso l’ ordinanza ingiunzione, quale assunta creditrice, l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’ accoglimento della sua pretesa mentre l’ opponente è tenuto a dimostrare l’ esistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi. (Cass. 15 aprile 1999 n.374 1; Casso 7951197)..
In altre parole, l’onere della prova riguardo alla legittimità della multa e della conseguente ordinanza-ingiunzione ricade sull’ente, mentre l’opponente (l’automobilista) deve limitarsi ad allegare le ragioni per cui, secondo lui, l’atto è invalido.
Nel caso in esame l’ente convenuto (prefettura) ha scelto addirittura di non costituirsi in giudizio, non fornendo quindi al giudice alcun riscontro in ordine alle contestazioni mosse dall’opponente.
Non di meno, il giudice ha avuto modo di ricostruire e spiegare nel dettaglio la corretta procedura di utilizzo dell’etilometro, quando l’ente accertatore intende utilizzare tale apparecchio per rilevare eventuali infrazioni al codice della strada.
LE CONSEGUENZE : annullamento della sanzione
Ebbene, rileva il giudice agrigentino che “in tema di violazioni al codice della strada, l’effettiva legittimità dell’esecuzione dell’accertamento mediante etilometro non può prescindere dall’osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l’invalidità dell’accertamento stesso, quali in particolare, l’attestazione dell’avvenuta preventiva sottoposizione dell’apparecchio ad aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile calibratura, tali da garantire l’effettivo buon funzionamento dell’apparecchio e quindi la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione” (Cass. civ. II, ord. 1921/2019).
Gli etilometri, viene inoltre precisato nel provvedimento in esame, devono rispondere a requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei Trasporti, mentre la Motorizzazione Civile è deputata all’omologazione del tipo di etilometro. Infine, tali apparecchi devono essere sottoposti a verifica preventiva di corretto funzionamento e a verifiche periodiche, presso il Centro Superiore di Ricerche CSRPAD di Roma.
Pertanto, ogni verifica del cosiddetto alcol-test che sia realizzata con etilometri che non siano stati sottoposti regolarmente alle suddette procedure è suscettibile di essere considerata invalida e pertanto le sanzioni possono essere annullate come nel caso esaminato dal giudice di pace siciliano.
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Il verbale con cui un automobilista viene sanzionato per eccesso di velocità rilevato tramite mediante autovelox deve contenere gli estremi del decreto prefettizio che indica le strade, le vie e le piazze dove è ubicato l’apparecchio. Lo precisa la Cassazione Civile sezione 2 con ordinanza Numero 21603 pubblicata il 28/7/2021.
Link e documenti:
Sentenza giudice di pace di agrigento n.170_2022