POLIZZE UNIT LINKED INSOLVENTI: I CLIENTI DEVONO ESSERE RISARCITI

2/08/22

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ancora una sentenza di Corte d’Appello dà piena ragione ai clienti vittime delle polizze unit linked emesse da Hansard e condanna sia la compagnia assicurativa  che l’intermediario A1 Life a restituire interamente l’investimento. La Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 520 pubblicata il 16/05/2022 ha respinto l’appello di Hansard e di A1 Life confermando la sentenza del tribunale di Ivrea che aveva accertato la responsabilità concorrente di entrambe

IL CASO TRATTATO

La Corte d’Appello di Torino si occupa della vicenda che ha visto bruciati i risparmi di molti clienti di importanti agenzie di intermediazione assicurativa.  In questo caso si trattava di 1iC Consulting s.p.a. (oggi A1 Life s.p.a.) il cui sub-agente si era recato presso l’abitazione della cliente  che veniva convinta a sottoscrivere una polizza denominata “La Signature Bond Plus”, descritta come un investimento sicuro;

Il premio di euro 50.000,00 veniva avrebbe versato in un’unica soluzione in favore di  Hansard, confidando nelle parole del promotore e convinta di aver acquistato un prodotto assicurativo;

Nel  2014, Hansard le aveva comunicato che il fondo in cui era stato investito il premio presentava problemi di liquidità; nel  2015 che vi era stata una riduzione del valore del fondo di “almeno il 40%” e, infine, annunciava la “sospensione” dell’attività del fondo.

 

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Con sentenza n. 644/2020 pubblicata il 17.08.2020 il Tribunale di Ivrea  accoglieva la domanda  di risarcimento proposta dalla Cliente e dichiarava A1 Life s.p.a. e Hansard Europe Designated Activity Company tenute in solido a riparare al danno patrimoniale.

Il Tribunale di Ivrea inquadrava la fattispecie secondo i principi affermati dalla Cassazione sentenza n. 6319/2019:
“In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell’entrata in vigore della l. n. 262 del 2005 e del d.lgs. n. 303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all’assicuratore e che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell’evento in esso dedotto, l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare in quel momento (polizze denominate “unit linked”), il giudice di merito, al fine di stabilire se l’impresa emittente, l’intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall’art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del “nomen iuris” attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di “performance” sia per intero addossato all’assicurato)”;

LA SENTENZA DI APPELLO 

La sentenza veniva impugnata sia da A1 LIFE  che  da HANSARD con numerosi punti di censura tutti respinti o dichiarati inammissibili dalla Corte d’Appello di Torino.

In primo luogo il collegio di appello accerta che la polizza unit linked stipulata nel 2011  era qualificabile come “prodotto finanziario emesso da impresa di assicurazione” ed era quindi soggetta, in sé e per legge, alla disciplina di cui agli artt. 21 e 23 Tuf.

La Corte non condivide la tesi delle appellanti secondo cui la normativa di protezione non sarebbe applicabili da imprese di assicurazione collocati attraverso un separato canale distributivo (l’intermediario assicurativo).Scrive infatti il Collegio torinese:
In questa ottica, il canale distributivo è assolutamente neutro e irrilevante perché la tutela del sottoscrittore si collega alla natura del prodotto collocato e non al soggetto che fisicamente lo colloca (se direttamente l’impresa di assicurazione che emette la polizza oppure un agente), soggetto che -nella prospettiva del sottoscrittore destinatario della normativa di protezione- non può determinare la sottrazione alla normativa di garanzia

Dai documenti risulta che 1iC Consulting spa si è inserita nella stipulazione della polizza come Agente plurimandatario di Hansard Europe Limited qualificandosi come distributore/intermediario assicurativo autorizzato.

In conclusione, nessuno aveva informato la Cliente dell’alta rischiosità del prodotto proposto in rapporto alle sue qualità personali sussiste una presunzione in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all’investitore.  Tantomeno la prova contraria può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose.

La sentenza è in linea con la precedente decisione della stessa corte d’appello di Torino n. 606/2021 ed  è coerente con la posizione che vanno assumendo molti tribunali prendendo atto della natura speculativa dei prodotti finanziari incorporati nelle polizze.

Le polizze coinvolte nella Madoff

Con sentenza n. Sentenza n. 15/2022 pubblicata il 07/01/2022 la Corte d’appello di Genova  si è occupata di un altro caso di insolvenza delle  polizze emesse da Hansard,  che contenevano fondi di investimento interessati dalla nota vicenda della truffa Madoff.

La Corte dei Genova, in questo caso, accerta che  la compagnia di assicurazione a fronte della disponibilità del patrimonio di cui acquisisce la gestione,  non assume in alcun modo il rischio assicurato, visto che il rischio finanziario connesso ai risultati della gestione grava interamente sul Contraente, fino al limite della perdita totale o integrale del capitale investito. La prestazione in caso di decesso viene a dipendere integralmente dai risultati della gestione

In conclusione la Corte di Genova dichiara la nullità delle “polizze” e condanna Hansard a restituire tutti gli importi percepiti

I processi in corso

Il nostro ufficio legale con la collaborazione dello studio Lexopera è attivamente impegnato nella difesa dei clienti che hanno visto bruciati loro risparmi dopo avere sottoscritto questo tipo di prodotti.

Ricordiamo che la vicenda delle polizze Signature Bond Plus è all’esame della procura di Milano per ipotesi di truffa, che coinvolgerebbe, in particolare, la società svizzera Novium AG. Quest’ultima,  incaricata della gestione dell’investimento del fondo personale, di solito all’insaputa dei clienti stessi, ha investito il capitale in fondi sottostanti domiciliati alle Bermuda ed in Liechtenstein che, a quanto pare, contenevano attività della stessa Novium AG.

Le anomalie che riguardano la illiquidità dei titoli e la gestione in conflitto d’interessi sono fondate su documenti esibiti dai nostri legali nell’ambito delle controversie in carico a diversi tribunali in tutta Italia.

Chi è interessato a richiedere informazioni telefonare ai recapiti di sede 055 9362264 o inviare una mail  al nostro indirizzo email: info@aecifirenze.it

Chi è in possesso di polizze unit linked di questo tipo può consultarci e  inviare la documentazione per un nostro parere sulle possibili azioni da intraprendere.

assistenza legale firenze contattaci su whatsapp

 

Link e documenti:

Sentenza Corte d’appello di Torino n.522/2022

Sentenza Corte d’Appello di Genova n. 15/2022 

ARTICOLI PRECEDENTI

CORTE DI GIUSTIZIA UE: L’OBBLIGO DI INFORMAZIONE SULLE POLIZZE UNIT LINKED

DEFINITIVAMENTE ANNULLATE LE POLIZZE QUANTUM CON I FONDI DELLE BERMUDA

INDAGINE SULLA MAXI FRODE DELLE POLIZZE UNIT LINKED FRA BERMUDA MALTA E SVIZZERA

POLIZZE HANSARD: LA CORTE D’APPELLO AMMETTE IL RISARCIMENTO

I FALLIMENTI DELLE POLIZZE UNIT LINKED DEL LIECHTENSTEIN

POLIZZE FINANZIARIE: I CLIENTI DEVONO ESSERE RISARCITI

POLIZZE ASSICURATIVE FINANZIARIE: ALTRA CONDANNA PER HANSARD EUROPE

POLIZZE INDEX LINKED: IL TRIBUNALE CONDANNA A RESTITUIRE I PREMI

POLIZZE UNIT-LINKED: HANSARD CONDANNATA A RESTITUIRE I PREMI

LE POLIZZE VITA NON GARANTITE SONO PRODOTTI DI INVESTIMENTO

POLIZZE HANSARD: IN LIQUIDAZIONE IL CONSULENTE NOVIUM AG

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Per richiedere informazioni sull’assistenza legale scrivi a   info@aecifirenze.it
o telefona al numero 055 9362294