Il verbale con cui un automobilista viene sanzionato per eccesso di velocità rilevato tramite mediante autovelox deve contenere gli estremi del decreto prefettizio che indica le strade, le vie e le piazze dove è ubicato l’apparecchio. Lo precisa la Cassazione Civile sezione 2 con ordinanza Numero 21603 pubblicata il 28/7/2021.
IL CASO TRATTATO
La vicenda sottoposta all’attenzione dei Supremi giudici nasce da un’opposizione del conducente contro un verbale di accertamento con il quale si contestava la violazione dell’articolo 142, comma 8 del codice della strada per aver superato di oltre 10 Km/h la velocità massima su quel tratto di strada.
Il giudice di merito osserva che la violazione non era stata contestata immediatamente al trasgressore, ha ritenuto che il verbale di contestazione impugnato fosse valido sul rilievo che la violazione era stata accertata con apparecchiatura per il rilevamento automatico senza la presenza fisica degli accertatori.
Nella sentenza il si sostiene anche che non è previsto da alcuna norma che il verbale di accertamento debba contenere l’indicazione del decreto prefettizio che a norma dell’articolo 4 del Dl n. 121, convertito dalla legge 168/2002 individua le strade o singoli tratti di strada in cui possono essere utilizzati o installati tali dispositivi.
I MOTIVI DELLA SENTENZA
Ribaltando la tesi dei giudici di merito la Cassazione ha accolto il ricorso dell’automobilista precisando che, in tema di sanzioni amministrative, conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio pregiudica il diritto di difesa. Nel caso di specie poiché il verbale di accertamento non conteneva la predetta indicazione, la opposizione dell’automobilista ricorrente è stata pienamente accolta.
La mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto (di cui non è necessaria l’allegazione), cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali.
Link e documenti:
Cassazione Civile Ordinanza Numero 21603 pubblicata il 28/7/2021.