La Cassazione con ordinanza del 22889 depositata il 26 settembre 2018 si è pronunciata riguardo la invalidità delle multe per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox.
L’ordinanza ha stabilito che laddove il comune non provi la taratura periodica dell’apparecchiatura autovelox la multa può essere annullata dal Giudice di Pace. Gli ermellini hanno richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 che aveva rilevato come l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità.
La sentenza consegue alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45 C.d.S., comma 6, per contrasto con l'art. 3 Cost., della norma così come interpretata nel "diritto vivente", con sent. Corte Cost. n. 113/2015.
La Corte costituzionale ha rilevato come l'assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l'affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità. In particolare, la Consulta ha osservato che "quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento temporale. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.
Ne deriva che la taratura dell'apparecchiatura risulta necessaria e che solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell'avvenuto adempimento, il rilevamento può presumersi affidabile, essendo onere dell’opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo.
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