BANCHE IN RISOLUZIONE: INDENNIZZI PER I RISPARMIATORI TRADITI

7/01/19

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La Manovra finanziaria, in vigore dal 1 gennaio 2019, ha Istituito il “Fondo Indennizzo Risparmiatori” (FIR), con una dotazione di 525 milioni di euro per ogni anno del triennio 2019-2021, per un totale di  1 miliardo e 575 milioni di euro. Le risorse sono destinate  al rimborso degli Azionisti e degli Obbligazionisti che abbiano visto azzerato il valore dei loro titoli, a seguito della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa di Istituti Bancari quali: Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio; Banca delle Marche; Carife; Carichieti; Veneto Banca; Banca Popolare di Vicenza; BCC Crediveneto; Banca Padovana di Credito Cooperativo;Banca Popolare Province Calabre; BCC Paceco; Bcc Brutia.
Possono accedere al FIR i risparmiatori persone fisiche, piccoli imprenditori e microimprese in possesso di azioni o di obbligazioni subordinate delle banche alla data del provvedimento di liquidazione o i loro eredi legittimi.

La misura dell’indennizzo è diversa a seconda se si possiedono azioni oppure obbligazioni: Per gli azionisti l’indennizzo è pari al massimo al 30% del costo di acquisto delle azioni con un limite massimo di 100.000 euro per risparmiatore. Per gli obbligazionisti subordinati la percentuale sale al 95% del costo di acquisto entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
L’indennizzo è erogato, comunque,  al netto di eventuali altre somme ricevute per transazioni con le banche o per altre forme di ristoro, come il rimborso dal FITD (fondo interbancario tutela dei depositi) per le sue obbligazioni subordinate.
Per le obbligazioni inoltre si tiene anche conto dei rendimenti incassato in più rispetto alle cedole pagate dai Titoli di Stato di pari durata. 

L’indennizzo opera in automatico, senza necessità di ottenere una decisione favorevole da parte dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie.
La prorità per l’indennizzo spetta a chi documenta di avere un reddito Isee nel 2018 inferiore a 35.000 euro.

Le modalità operative saranno stabilite entro fine gennaio dal MEF (ministero dell’Economia e delle Finanze) con apposito decreto, con cui verrà previsto anche il modulo di richiesta. Le domande di indennizzo dovranno essere inviate al MEF entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto, dunque presumibilmente entro luglio.


L'Ufficio Legale di AECI  assiste i soci nella verifica degli obblighi informativi a carico degli intermediari e in tutte le controversie bancarie e finanziarie.

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