BUONI FRUTTIFERI POSTALI SERIE Q/P: LE SENTENZE SUL RENDIMENTO

21/01/20

Il tribunale di milano con sentenza n. 91/2020 pubblicata il 9 gennaio conferma il diritto, per il titolare di buoni fruttiferi postali, al  maggiore rendimento previsto dalla griglia degli interessi  riportata sullo stampato del titolo, relativamente  all’ultimo decennio.
La sentenza riguarda i buoni della serie “P”, ma che riportavano sul fronte apposto con timbro la dicitura “serie Q/P”; Sul tergo dei buoni era apposto altro timbro, riportante differenti tassi di interesse rispetto a quelli stampigliati originariamente sul modulo.
Il timbro modificava i rendimenti dei buoni solo per  i primi 20 anni, mentre per i successivi 10 anni nulla veniva disposto.

La pronuncia del giudice di Milano si inserisce nella consolidata giurisprudenza, comprese le numerose decisioni  dell’Arbitro Bancario Finanziario,    che riconosce il differenziale di rendimento in quanto  l’ufficio postale, in sede di emissione di titoli appartenenti alla serie Q, ha utilizzato i moduli della serie precedente P senza correggere interamente i rendimenti trentennali della tabella.
In tale caso Poste italiane è tenuta ad adempiere al contratto con il sottoscrittore così come risulta dal tenore del titolo, anche a condizioni migliori rispetto a quelle stabilite dal DM 13.6.1986.
In pratica il rendimento degli ultimi 10 anni viene riconosciuto in base ai tassi originari stampati sul titolo (15% o 16%  invece del tasso del 12% calcolato da poste Italiane).

Le anomalie in questione riguardano Buoni Postali emessi dopo 1/7/1986 e solamente nel caso in cui Poste Italiane ha utilizzato uno stampato contenente la griglia di rendimenti della precedente serie P.
In presenza di queste caratteristiche è possibile avviare l’intervento più opportuno con l’ausilio di un legale. Al termine della procedura giudiziaria, con esito favorevole al cliente,  Poste Italiane potrà essere chiamata a pagare la differenza di rendimento.

L’ufficio legale di AECI assiste regolarmente i soci nelle controversie, operando una verifica preliminare e il conteggio dell’eventuale differenza a favore.

Link e Documenti:
Tribunale di Milano sentenza n. 91 pubblicata il 9 gennaio 2020

 

 

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