Buoni Fruttiferi Serie Q/P: Nuova Pronuncia Del Tribunale a Favore Dei Risparmiatori

20/06/23

Una nuova ordinanza è arrivata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riguardo alla questione dei buoni fruttiferi della Serie Q, suscitando grande interesse tra i risparmiatori. L’ordinanza accoglie le istanze dei risparmiatori e condanna Poste Italiane a rimborsare la differenza di interessi non corrisposti durante la fase di liquidazione.
La questione riguarda i noti buoni fruttiferi della serie P/Q e il dibattito sul corretto importo di rimborso ai clienti, dovuto al diverso calcolo delle somme liquidate nel periodo dai 21 ai 30 anni dall’emissione dei buoni.
Il cuore del problema riguarda i rendimenti e i tassi di interesse applicabili ai buoni emessi dopo l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 13 Giugno 1986 n. 148, che ha modificato i tassi di rendimento per i Buoni Fruttiferi Postali emessi a partire dal 1° luglio 1986.
In particolare, Poste Italiane ha applicato nuovi tassi di interesse differenti da quelli originariamente concordati con i sottoscrittori e indicati sul retro dei buoni stessi.
Questa recente ordinanza ha ribadito il diritto dei sottoscrittori di ricevere il tasso di interesse calcolato secondo gli accordi stabiliti, anziché quello previsto dal Decreto Ministeriale del 13 Giugno 1986 n. 148. Si è ritenuto che Poste Italiane abbia violato gli obblighi di trasparenza, buona fede e correttezza previsti dagli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile, mancando di adempiere agli obblighi contrattuali di versare gli interessi conformemente alla tabella posta sul retro dei buoni postali.
L’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riveste una notevole importanza poiché si discosta dalle posizioni precedentemente espresse dalla Corte di Cassazione, aprendo ulteriori spazi di dibattito e controversia.
Secondo il giudice di Santa Maria Capua Vetere, la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione non rispecchia il convincimento del risparmiatore, che è stato indotto a credere che i rendimenti prestampati sul titolo fossero validi per gli ultimi 10 anni.
Inoltre, il Tribunale non condivide l’argomento presentato dalla Cassazione, secondo cui le clausole aggiunte dall’Ufficio Postale riguardano soltanto i primi 20 anni e non il periodo successivo. Pertanto, l’articolo 1342 comma 1 del Codice Civile non sarebbe applicabile in questo caso.
Va sottolineato che nell’ultimo anno diverse sentenze emesse dai Tribunali e dalle Corti di Appello hanno confermato la linea espressa dall’ordinanza di Santa Maria Capua Vetere, dimostrando una posizione contraria a quella sostenuta dalla Corte di Cassazione. Questo indica che la “battaglia” dei risparmiatori che rivendicano la differenza di interessi non corrisposti da Poste Italiane può ritenersi ancora aperta.

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