Con ordinanza n. 22423/2021 la Cassazione ha stabilito che è corretta la decisione del giudice che stabilisce la responsabilità della proprietaria del supermercato dal momento che non risulta contestata la ricostruzione dei fatti.
In altre parole, ciò che non viene contestato deve considerarsi provato, perché la non contestazione equivale ad ammissione.
IL CASO TRATTATO: scivolare in un supermercato
La cliente si trovava nel reparto “frutta e verdura” del supermercato ed era scivolata a causa della presenza di foglie di verdura bagnate sul pavimento. Avendo riportato lesioni aveva, quindi, chiesto il risarcimento alla società proprietaria del supermercato.
Il primo grado il giudice aveva respinto la domanda, ma il appello La Corte di Bologna, accertava e dichiarava la società responsabile del sinistro rimettendo la causa in istruttoria per la quantificazione dei danni. Con successiva sentenza definitiva la Corte d’Appello condanna la società al pagamento, in favore della cliente infortunata, della somma di euro 30.556,59, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché alle spese del doppio grado del
giudizio di merito.
La società proprietaria ricorre per cassazione ritenendo la sentenza «illogica, incomprensibile e contraddittoria»
I MOTIVI DELLA SENTENZA: La prova dei fatti
La società aveva censurato la sentenza per avere ritenuto provato un fatto in difetto di contestazione
specifica di parte convenuta nonostante questa non vi avesse assistito».
La cassazione conferma la decisione della corte d’appello non rilevando alcun elemento di illocicità, incomprensibilità o contraddittorietà della sentenza.
Osserva la Corte che non risulta essere stata compiutamente e specificamente censurata la ratio decidendi della sentenza nella parte in cui i giudici hanno ritenuto non contestata da parte dell’appellata la ricostruzione del sinistro effettuata dal giudice di merito e riportata in sentenza.
Per la suprema Corte sono inammissibili le censure proposte per difetto di specificità, non avendo la parte ricorrente riportato testualmente e compiutamente, gli atti in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto integrata nella specie la non contestazione e in particolare l’atto di citazione (espressamente richiamato dai giudici di merito), al fine di consentire la verifica della specificità dei fatti.
Link e documenti:
Civile Ord. Sez. 6 Num. 22423 pubblicata il 6 agosto 2021