E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto il testo del DL 113/2016 convertito con modifiche, che dispone misure sulla riammissione ai piani di rateizzazione di cartelle Equitalia e accertamenti fiscali.
Possono accedere alla nuova dilazione anche i debitori decaduti dalle rate, che dovranno presentare entro il 20 ottobre un’apposita richiesta di riammissione al beneficio.
I contribuenti decaduti alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari possono essere riammessi alla rateizzazione, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili. Il nuovo piano può essere concesso anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non sono state integralmente versate.
Per decadere dalla nuova rateizzazione basteranno due rate, anche non consecutive, non saldate. Con la stessa norma, inoltre, La possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all’atto della domanda, è estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, prima del 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto attuativo della delega fiscale.
La nuova dilazione automatica riguarda i debiti fino a 60.000 euro. Per gli importi superiori la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Nel caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione può essere prorogata una sola volta, sempre che non sia intervenuta decadenza. In caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, fuori dalla responsabilità del contribuente, la dilazione può essere aumentata a dieci anni (120 rate mensili, contro le 72 delle prime due dilazioni).
Nuova possibilità, inoltre, anche per i debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi ai contribuenti che hanno aderito alla definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi atti.
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