E’ operativo dal 9 gennaio l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) Il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie caratterizzato dall'adesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura, in analogia all' Arbitro bancario finanziario (ABF) presso la Banca d'Italia. L'obiettivo è quello di fornire un efficace strumento di tutela diretta degli interessi degli investitori. La delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 che ha istituito l’organismo è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2016 – ed ha adottato anche il regolamento.
L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo).
Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio; potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding.
Viste le recenti vicende delle banche italiane il nuovo strumento giunge opportuno. La Consob ha stabilito una procedura telematica che dovrebbe rendere più semplice la l’accesso e contenere anche i costi di consulenze per i ricorrenti. E’ prevedibile che il nuovo organismo dovrà affrontare una gran mole di lavoro.
Gli organismi arbitrali, previsti da una direttiva europea del 2013, mirano a un giudizio tecnico imparziale, rapido e relativamente poco costoso per risolvere le controversie con gli intermediari.
Non tutte le controversie finanziarie possono essere valutate dall’ACF. In primo luogo, possono essere sottoposte all’ACF solo controversie tra un investitore “retail” e un “intermediario”, come individuati dal Regolamento sull’ACF [art. 2, comma 1, lett. g) e h)]. Sono investitori “retail” i risparmiatori – anche imprese, società o altri enti – che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze, invece possedute dagli investitori “professionali”.
Gli “intermediari” secondo l’art. art. 2, comma 1, lett. h) del regolamento n. 19602/2016 sono
– I soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del TUF, cioè le Sim, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;
– la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche con riguardo all’attività svolta per suo conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;
– i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF;
– i gestori di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative e PMI innovative di cui all’articolo 50-quinquies del TUF;
– le imprese di assicurazione limitatamente all’offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF dalle stesse emessi;”
L’ACF può decidere solo su controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio. I servizi di investimento sono quelle attività che offrono gli intermediari al fine di investire i risparmi del cliente in strumenti finanziari (più comunemente “titoli”).
I servizi di investimento sono quelle attività che offrono gli intermediari al fine di investire i risparmi del cliente in strumenti fi- nanziari (più comunemente “titoli”). Si distinguono in:
– negoziazione per conto proprio
– esecuzione di ordini per conto dei clienti
– ricezione e trasmissione di ordini
– sottoscrizione e/o collocamento
– gestione di portafogli
– consulenza in materia di investimenti
Si può presentare il ricorso direttamente oppure per il tramite di un avvocato o altro professionista o di un’associazione dei consumatori, facendo attenzione oltre che la somma in contestazione richiesta all’intermediario non superi i 500.000 euro, che sugli stessi fatti non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziarie delle controversie e che sia stato preventivamente presentato un reclamo all’intermediario che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione.
La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell’ACF, ma per i primi due anni sarà possibile, per chi non si fa assistere da procuratori o associazioni dei consumatori, presentare il ricorso in modalità cartacea, compilando un modulo scaricabile dal sito e inviandolo all’ACF tramite i canali tradizionali (raccomandata, pec, ecc.).
L'Ufficio Legale di AECI in collaborazione con StudioCredit assiste i soci nella verifica delle anomalie contrattuali e in tutte le controversie bancarie e finanziarie.
Per i costi dell'azione giudiziaria consultare la nota spese e tariffe riservate ai soci