Pubblicata sul sito del Tribunale di Milano l’edizione 2018 delle tabelle sul danno biologico riconosciute a livello nazionale. Entrano nuove voci per Quantificate anche le liquidazioni di danni dovuti a cause diverse dalla lesione. I nuovi parametri riguardano la liquidazione del danno terminale e di quelli da premorienza, da diffamazione a mezzo stampa e da abuso del processo. Sono tipi di danno non patrimoniale per lo più definiti dalla giurisprudenza da tempo, ma ancora non parametrizzati in modo sistematico.
Il danno terminale è quello patito da chi muore solo a distanza di tempo dalle lesioni che riporta, per come è stato definito dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza 15350/2015. Quindi comprende le poste di danno liquidabili iure propri o alla vittima quando solo le stesse lesioni a causarne la morte, ma solo dopo «un apprezzabile lasso di tempo». Per questi casi il gruppo di lavoro istituito ad hoc ha proposto i princìpi di liquidazione e cioè: unitarietà e sussidiarietà (cioè gli importi comprendono «ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente» e assorbono anche il danno biologico temporaneo ordinario), durata limitata (ora convenzionalmente individuata in 100 giorni, trascorsi i quali si liquiderà invece solo il danno biologico temporaneo ordinario), coscienza (comprovata percezione della fine imminente), intensità decrescente (si ritiene che la sofferenza sia maggiore subito dopo la lesione), personalizzazione sul caso concreto (a partire dal quarto giorno e comunque non superiore al 50%) e attribuzione di valori convenzionali che tengano conto sia dei parametri in uso in giurisprudenza sia dell’esigenza di contenere il danno senza confonderlo con quello da morte immediata.
Il danno da premorienza è quello patito in caso di decesso per causa diversa dalla lesione ed è riferito all’intervallo di tempo tra questi due eventi. Il parametro adottato dall’Osservatorio è il rapporto tra il risarcimento annuo mediamente corrisposto secondo le tabelle ordinarie e l’aspettativa di vita media.
Il danno da diffamazione a mezzo stampa è stato classificato in cinque tipologie secondo la sua gravità – tenue, modesta, media, elevata ed eccezionale -, determinata in base a notorietà del diffamante, carica pubblica del diffamato, reiterazione, mezzo e collocazione dell’articolo, intensità dell’elemento psicologico, risonanza mediatica, conseguenze sul diffamato, sua riconoscibilità, lasso temporale tra fatto e ricorso, esistenza di una rettifica e pubblicazione della sentenza.
Nel danno da abuso del processo (mala fede o colpa grave della controparte in una causa civile) il parametro principale è quello dei compensi all’avvocato al netto delle spese, riducibile o aumentabile della metà secondo le circostanze dell’abuso.
Link e documenti
Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale – Edizione 2018
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