Spetta al Giudice di Pace, la competenza a decidere sulle opposizioni al preavviso di fermo amministrativo relativo al mancato pagamento di sanzioni per violazione al codice della strada, a prescindere dal valore della controversia. Questo è quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10261/2018, pubblicata il 27 aprile 2018.
La vicenda riguarda la dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace di Roma in favore del Tribunale a seguito dell’opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo fondato su crediti relativi a contravvenzioni al codice della strada per l’importo di circa 16.000,00 euro promossa da un cittadino nei confronti del Comune di Roma e dell’Agente della Riscossione.
Il Tribunale di Roma aveva sollevato d’ufficio regolamento di competenza evidenziando che, a seguito della sentenza delle sezioni unite n. 15354 del 2015 il fermo amministrativo non poteva più essere considerato come atto esecutivo prodromico all'esecuzione, bensì misura puramente afflittiva volta indurre il debitore all'adempimento, con la conseguenza che lo stesso era impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia il valore; Tribunale ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata e di conseguenza spettante alla competenza per materia del Giudice di Pace.
La questione, è stata rimessa al giudizio delle Sezioni Unite in virtù delle incertezza giurisprudenziali.
Osserva la Corte che Dall'esame delle norme che nel tempo hanno disciplinato il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione del codice della strada, e di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada ,si può rilevare che il legislatore ha trattato tali controversie con una tecnica legislativa che ha dato rilievo all'oggetto della domanda, considerato però non per il suo valore monetario, ma per una serie di profili differenti che portano a ritenere che il riparto della competenza sia determinato soprattutto con il criterio della materia.
La Corte, nel dirimere la questione ha statuito che la competenza appartiene per materia al Giudice di Pace di Roma, trattandosi di opposizione a preavviso di fermo, che segue la stessa regolamentazione quanto alla competenza dell'oggetto sostanziale della domanda, rientrante quest'ultima nella competenza per materia del Giudice di Pace.
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