La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 274/2020 ha precisato in quali casi debba essere disposto il fermo amministrativo e non la confisca allorchè il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente.
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso di un conducente che era stato condannato a un mese e dieci giorni di carcere, con pena sospesa, sospensione della patente per un anno e confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla circostanza di aver provocato un incidente in orario notturno. Considerato che il tasso alcolemico al momento del sinistro era risultato effettivamente inferiore a 1,5 g/l (per la precisione: 1,4 g/l) .
Infatti l’art. 186 del CdS comma 2 lettera B dispone per chi guida sotto l’influenza dell’alcool un’ammenda da 800 a 3.200 euro, la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena è raddoppiata (comma 2-bis) se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale. E ammenda aumentata da un terzo alla metà (comma 2-sexies) quando il reato è commesso tra le ore 22 e le ore 7.
Invece la confisca del veicolo è disposta solo in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (comma 2 lettera C). Di conseguenza i giudici di Cassazione hanno considerato congrue sia la sanzione penale che quella amministrativa della sospensione della patente; ritenendo tuttavia illegittima la confisca del veicolo, essendo stato accertato un tasso alcolemico inferiore al limite per il quale la normativa contempla tale sanzione accessoria. Al posto della confisca la Cassazione ha disposto il fermo amministrativo dell’auto per 180 giorni.
In base al Codice della Strada, quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, pur avendo applicato la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente. Affinché quest’ultimo disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214 CdS, in quanto compatibili.
Il conducente fermato dalla polizia per guida sotto l’influenza dell’alcool risponde sempre in prima persona con la sanzione penale, ove prevista, e amministrativa con la sospensione della patente e la confisca del veicolo. Salvo che, come recita l’art. 186 comma 2 lettera C del Codice della Strada, “il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.
In altri termini, non può esserci confisca dell’auto su cui viaggiava il conducente in grave stato di ebbrezza, se l’effettivo proprietario della vettura è un soggetto non coinvolto nell’infrazione e che non poteva prevederla.
La Cassazione, con la sentenza 33231/2019, ha stabilito però un’eccezione, ammettendo la confisca dell’auto anche se intestata a persona diversa dal guidatore fermato, in presenza di determinate condizioni.
In particolare, nel caso di incidente provocato da conducente con tasso alcolemico di 2,82 g/l e auto intestata alla madre la Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale e della Corte d’Appello che avevano comunque disposto anche la confisca del veicolo (insieme alle altre sanzioni previste dal CdS), pur non essendo di proprietà del trasgressore.
La responsabilità del familiare proprietario deriva dalla negligenza dimostrata nel mettergli a disposizione la vettura, nonostante conoscesse la sua propensione a guidare in stato di ebbrezza. Dal dibattimento è emerso che in famiglia erano ben noti i problemi di alcolismo dell’uomo.
La Suprema Corte chiarisce che: “In tema di confisca, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l’intangibilità del diritto del proprietario, se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l’uso indebito del bene. Corretta appare, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, avendo ritenuto che la madre del prevenuto, proprietaria del veicolo, non potesse dirsi estranea al reato, in quanto era certamente a conoscenza del fatto che il figlio fosse alcolizzato, tanto che, a dire del fratello, secondo quanto riferiscono i Giudici di merito, aveva causato alla famiglia tanti problemi, essendo pertanto evidente la totale imprudenza della D.P. nell’affidare al prevenuto l’auto senza che sussistessero ragioni di necessità.”
Link e documenti:
Corte di Cassazione sentenza n. 274 del 8/1/2020
Corte di Cassazione sentenza 33231 del 24/7/2019