E’ stato pubblicato, sul sito del ministero dello sviluppo economico, il modulo da presentare alla banca per accedere alle garanzie sui finanziamenti fino a 25 mila per piccole imprese e professionisti, con copertura del 100% tramite il Fondo PMI, come previsto dal decreto liquidità.
Il rilascio della garanzia è automatico e non senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La banca, pertanto, potrà erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.
Il nuovo modulo da utilizzare, pubblicato sul sito web del Fondo, potrà essere trasmesso mediante di posta elettronica, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
La norma prevede un importo di finanziamento garantito non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000 euro). La somma di 25.000 euro è pertanto l’importo massimo del finanziamento erogabile a queste condizioni.
Saranno ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Coronavirus (COVID-19). A tale scopo è pervista una apposita autocertificazione in cui il soggetto dichiara il possesso dei requisiti previsti.
Tra le altre cose, il soggetto richiedente deve dichiarare espressamente che l’attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 indicando i ricavi registrati nell’ultimo bilancio depositato o nell’ultima dichiarazione fiscale presentata.
Inoltre deve dichiarare di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, come previsto dal d.Lgs 231/2001 articolo 9, comma 2, lettera d)
I soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, invece, potranno certificare i ricavi con un’autocertificazione oppure con altra documentazione idonea allo scopo.
Altra informazione da autocertificare riguarda gli aiuti relativi alle misure temporanee di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 di cui si è eventualmente già beneficiato e l’amministrazione che li ha concessi.
Per quanto riguarda le modalità e le condizioni di rimborso, è prevista la durata di 72 mesi a partire da 24 mesi dopo l’erogazione Il tasso massimo applicabile è rapportato al Rendistato, vale a dire il rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, maggiorato dello 0,2%. vale a dire il costo totale del prestito dovrebbe attestarsi poco sopra l’1%.
Le banche, dunque, senza correre nessun rischio, avranno dunque un discreto margine di guadagno, anche superiore anche a quello attualmente ricavato dalla concessione dei mutui prima casa. Infatti la provvista di denaro da erogare alle imprese, avviene attingendo ai programmi della Bce (che hanno, attualmente un tasso negativo). Si può stimare, quindi, un margine di guadagno della banca che potrebbe arrivare al 2%, anche se i parametri non sono raffrontabili, visto che gli strumenti di prestito della sono a 3 anni, mentre i finanziamenti garantiti hanno una durata di 6 anni.
Dallo scenario descritto ne deriva che le banche, anche se non sono obbligate, hanno tutto l’interesse a erogare il finanziamento. Nel caso quindi di ostacoli, difficoltà o ritardi a ottenere il finanziamento da un istituto è consigliabile rivolgersi immediatamente ad un’altra banca.
Per altro verso, deve essere sottolineato che la garanzia statale esclude ogni necessità di valutazione del merito creditizio. Ne consegue che eventuali comportamenti ostruzionisti della banca, riguardo ai cattivi pagatori, non sono giustificati e, nei casi più gravi, potrebbero essere portati all’attenzione del giudice ai fini di un eventuale risarcimento di danni cagionati dalla mancata o ritardata erogazione.
Il Ministero avverte anche, tutte le aziende interessate, di prestare attenzione ad azioni ingannevoli con cui vengono offerti prodotti finanziari attribuiti ad alcuni degli istituti di credito membri del raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce il Fondo di garanzia per le PMI, utilizzando abusivamente il nome di tali istituti. Tali prodotti sarebbero fraudolentemente proposti come assistiti dalla garanzia del Fondo, e a determinate condizioni, associati ad una polizza assicurativa con pagamento del relativo premio.
Link e Documenti:
Modulo per la richiesta Fondo di Garanzia PMI – emergenza coronavirus