Entrerà in vigore il 3 febbraio il decreto legislativo n. 3 del 19 gennaio 2017, attuativo della direttiva 2014/104/Ue che disciplina il risarcimento del danno in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o di un’associazione di imprese.
I privati, sia aziende che consumatori, potranno rivolgersi ai giudici delle sezioni speciali, anche per il risarcimento del danno da sovrapprezzo, in presenza di accertate pratiche concordate che limitano la concorrenza, nonché gli abusi di posizione dominante. Di tali questioni che erano fino a oggi di competenza solo delle diverse autorità garanti, dal 2017 saranno oggetto di causa anche per i giudici ordinari, in sezioni speciali nelle tre sedi giudiziarie di Milano, Roma e Napoli. A tali giudici potranno rivolgersi i danneggiati singolarmente o in azioni di classe.
Il risarcimento si prescrive nel termine di cinque anni e comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi e non determina sovracompensazioni.
La norma, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 15 del 19 gennaio, contiene una serie di definizioni e le regole procedurali. Potrà agire chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o di un’associazione di imprese o anche Ordine professionale, e anche se è in corso l’azione collettiva (class action) prevista dal codice del consumo. A respondere del danno saranno le imprese che hanno contribuito a provocarlo, e che sono quindi responsabili in solido, con l’unica eccezione per le Pmi, che hanno una responsabilità limitata nei confronti dei propri acquirenti diretti: rispondono solo per i danni causati ai propri acquirenti diretti e indiretti, non per quelli a terzi.
Le tipologie di illecita manipolazione della concorrenza e gli abusi di posizione dominante non sono descritti nella norma, ma si desumono dalle istruttorie e dai provvedimenti sanzionatori emessi dalle Autorità garanti. Per esempio il comportamento anticoncorrenziale accertato a Wind per aver collocato sul mercato Sim telefoniche preimpostate a danno del consumatore, e su tale comportamento sia Agcm che Agcom hanno iniziato indagini e previsto sanzioni.
Anche il Consiglio notarile di Milano è stato sotto indagine per il controllo sull’attività degli iscritti che avrebbe come effetto la limitazione della concorrenza tra professionisti e incidendo sui costi per i consumatori.
Il risarcimento potrà essere chiesto anche dagli “acquirenti indiretti”, cioè da chi non abbia avuto alcun rapporto commerciale con l’autore dell’infrazione, ma abbia comunque subito un “danno per traslazione” dovuto al sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza.. L’art 12 stabilisce in questi casi che il trasferimento del sovrapprezzo si presume quando l’acquirente indiretto dimostra che: a) il convenuto ha commesso una violazione del diritto della concorrenza; b) la violazione del diritto della concorrenza ha determinato un sovrapprezzo per l’acquirente diretto del convenuto; c) l’acquirente indiretto ha acquistato beni o servizi oggetto della violazione del diritto della concorrenza o ha acquistato beni o servizi che derivano dagli stessi o che li incorporano.
Link e documenti:
Testo del decreto legislativo n. 3 del 19 gennaio 2017
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