Il vicino confinante con una proprietà che realizza opere edilizie ha il diritto di accedere agli Atti Comunali.
REGIONE Sicilia
I titoli edilizi rilasciati dai comuni sono atti pubblici ed essendo tali, chi esegue opere edilizie non può opporre diritto alla riservatezza alla richiesta di accesso agli atti. Ciò significa che non si può opporre alcun diritto alla riservatezza perchè tutti gli atti dell'Amministrazione sia Comunale che Provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati o dichiarati tali con ordinanza Sindacale o espressamente riservati dalla legge.
L'interesse concreto nasce dal fatto che ogni proprietario di immobili o di terreni confinanti a proprietà nelle quali si sono eseguite o stanno per essere realizzate opere edilizie, può richiedere l' accesso agli Atti Amministrativi e quindi può di diritto conoscere tutti gli atti e concessioni rilasciate per l'esecuzione di quelle opere edilizie.
Pertanto, possiamo benissimo dire, che non c'è privacy o riservatezza quando sussiste l'interesse concreto personale ed attuale ad accedere alle autorizzazioni amministrative sui permessi edilizi. L'art. 24 della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo modificata poi con la Legge n. 5/2015 indica, infatti, i casi e le modalità di esclusione dal diritto di accesso e dispone a tutela dei richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per difendere e per curare i propri interessi a carattere generale.
E' fondamentale chiarire che sussiste una stabile situazione di collegamento giuridico con le opere poste in essere per la trasformazione edilizia per cui è lecito ritenere che l'interessato possa, a tutela della sua proprietà, avere l'interesse legittimo a preservare la sua proprietà da futuri rischi derivanti da nuove opere edilizie, a far rispettare le leggi, e a controllare che tutto venga eseguito secondo i criteri e nel rispetto dei piani urbanistici.
Un recente sentenza della II sez. del Tar Sicilia, Sentenza del 16 dicembre 2015 – n. 374 del 04 febbraio 2016, ha chiarito che il vicino ha il diritto di avere accesso a tutti gli Atti Comunali che hanno dato autorizzazione a costruire, per tutelare le proprie posizioni sia giuridiche che economiche.
Inoltre, il Tar Toscana con Sent. n. 99/16 e il Tar Catania con Sent. n. 29/16 hanno chiarito che l'accesso agli atti è anche consentito qualora i documenti contengano dati sensibili come, ad esempio, certificati medici, cartelle sanitarie, dichiarazioni dei redditi e quant'altro possa rientrare nella sfera di dati ritenuti sensibili. Simile è stato l'orientamento del Tar del Lazio con Sent. n. 12590 del 2014 e del Tar Veneto con Sent. n. 1335 del 2015.