DANNO BIOLOGICO ED ESISTENZIALE

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Quali sono i danni risarcibili?

Il danno biologico, o non patrimoniale, conseguente a un incidente, un sinistro stradale, una caduta accidentale o derivante da qualunque comportamento, doloso o colposo, di altri, include l’invalidità fisica e psichica (danno biologico), la sofferenza ed il dolore (danno morale) e il peggioramento della qualità della vita (danno esistenziale) derivanti dall’evento dannoso. La determinazione dell’indennizzo dovuto, rimessa alla valutazione del giudice, è fondata sul modello condiviso delle Tabelle contenenti una serie di parametri specifici per ciascuna tipologia di danno biologico. Le tabelle elaborate dal tribunale di Milano sono utilizzate su tutto il territorio nazionale per uniformare gli indennizzi secondo parametri il più possibile indipendenti dalla valutazione soggettiva del decidente. Analoghe tabelle sono state elaborate dal tribunale di Roma. Le tabelle permettono di valutare il danno biologico per le menomazioni elencate e organizzate secondo criteri specifici. L’elencazione segue una numerazione progressiva per apparati/sensi/tessuti di riferimento e in particolare: cardio-circolatorio, cicatrici e dermopatie, digerente, emopoietico, endocrino, patologia erniaria, neoplasie, nervoso, osteoarticolare e muscolare, otorinolaringoiatrico, respiratorio, sessuale, visivo

In concreto il danno biologico viene liquidato con riferimento a due voci: 

1) L’inabilità temporanea, che consiste nel periodo in cui persiste lo stato di malattia e necessario alla guarigione della lesione, durante il quale il soggetto leso è impossibilitato (totalmente o parzialmente) a svolgere la propria occupazione.

Tale inabilità è di norma graduata per tre tipologie:

  • Totale (ITT), che presuppone l’assoluta impossibilità di attività lavorativa (Inabile al 100%)
  • Parziale (ITP), che presuppone una possibilità limitata dell’attività lavorativa (Inabile al 50%)
  • Minima (ITM), che lascia presupporre una attività lavorativa quasi totale (Inabile al 30/25%).

2) L’invalidità permanente che porta il soggetto alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa, e che viene liquidata con riferimento a requisiti consistenti nell’età del danneggiato e nel grado di invalidità (cd. punti). La confluenza in un ipotetico diagramma di tali requisiti determina l’importo dovuto. Il danno biologico si riferisce non solo ai danni fisici ma anche ai danni psichici.

Per la liquidazione del danno non patrimoniale relativo a lesioni di non lieve entità (c.d. “macropermanenti) conseguenti a sinistri stradali il comma 17 dell’art. 1 della legge n. 124/2017 che ha modificato l’art. 138 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) prevede l’emanazione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica.

Il Risarcimento del danno per lesioni di lieve entità (c.d. “micropermanenti”) conseguenti a sinistri stradali o marittimi è demandato ai criteri contenuti nell’art. 139 del Codice Assicurazioni Private 

Infortunio o incidente stradale

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L’Ufficio Legale di AECI  assiste tutte le persone vittime  di  danni e lesioni conseguenti a infortuni sul lavoro, sinistri stradali, incidenti diversi.

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