BANCHE IN RISOLUZIONE: PER LE VIOLAZIONI E’ RESPONSABILE L’ ENTE PONTE

7/11/17

Per gli azionisti della banche in risoluzione si apre un'altra strada per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del difetto di corretta informazione. Dopo un breve giudizio, con ordinanza del 31.10.17, il Tribunale di Ferrara ha condannato la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. l'ente ponte creato dopo la risoluzione della vecchia Carife, al risarcimento di tutti i danni subiti da un risparmiatore che aveva comprato azioni. Il giudice ha accertato la violazione da parte della vecchia Carife di norme del Testo Unico Finanziario e del Regolamento Consob 16190/2007 attuativo della Direttiva Mifid.
Sostiene la Banca, che nel Contratto Quadro  è presente una specifica clausola dedicata alle operazioni su strumenti finanziari non quotati nei mercati regolamentati e vi è una specifica approvazione di tali clausole da parte dei clienti. Tuttavia, secondo il Tribunale, con tali clausole «semplicemente la banca informa e prevede che le operazioni di investimento possano inerire anche prodotti non quotati su mercati regolamentati e con la sottoscrizione il cliente accetta tale eventualità». Per cui anche se nel documento MiFID viene indicato che la negoziazione delle azioni proprie della Banca «sarebbe avvenuta “su un mercato interno” gestito dallo stesso intermediario», «ciò  non equivale ad avere informato il cliente della natura, intrinsecamente più rischiosa dell'acquisto di un titolo quotato in un mercato regolamentato e secondo taluni riservato persino a investitori esperti, del singolo acquisto che andava ad affrontare ed averne acquisito il relativo specifico ed informato consenso».
La parte più importante della decisione  del Tribunale è quella che respinge l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa Nuova Cassa di Risparmio. Infatti, secondo il giudice di Ferrara, questa risponde di tutti debiti della vecchia Carife, compresi quelli derivanti dalla responsabilità per l’inadempimento di obblighi di legge.
Sebbene infatti le obbligazioni subordinate non rientrino nelle passività cedute alla nuova banca, osserva il giudice di Ferrara che il risparmiatore «non agisce per ottenere il rimborso delle azioni, pacificamente escluso dalla normativa di fine 2015, ma per chiedere il risarcimento del danno derivato da un inadempimento della banca agli obblighi informativi». Quindi secondo il giudice «Nessuna preclusione per coloro che facciano valere diritti relativi all’adempimento a contratti di investimento stipulati dalla vecchia banca a prescindere dal fatto che essi siano o meno esauriti». Per cui il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione passiva dell'ente ponte e la responsabilità per la carenza informativa nei confronti del cliente.
L' ordinanza del Tribunale di Ferrara  è un punto fondamentale per la tutela dei possessori di azioni delle banche finite in risoluzione,  che non sono riuscite ad ottenere nessun tipo di rimborso perchè esclusi dal rimborso a carico del Fondo Interbancario. In particolare per le  quattro banche Carife, Carichieti, Banca Marche e Banca Etruria e per i casi più recenti di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. La vicenda dimostra che il ricorso alla magistratura è la strada principale nei casi di controversie finanziarie a danno dei risparmiatori.
Ricordiamo peraltro che sono numerose le situazioni che potrebbero risolversi in danno dei risparmiatori, e che certamente saranno presto portate all’attenzione dei giudici. Fra queste il caso di Banca Popolare di Bari, i cui soci da tempo non riescono a vendere le azioni in cui hanno investito i propri risparmi, e poi Monte dei Paschi di Siena  dove molti possessori di obbligazioni subordinate si sono trovati in mano azioni svalutate.

Link e documenti
Ordinanza del 31/10/2017 del Tribunale di Ferrara


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