BOND GRECIA: RESPONSABILITA’ DELLA BANCA PER I DANNI AI RISPARMIATORI

21/10/16

Il Tribunale di Prato con sentenza n.700/2015 ha condannato un Istituto bancario a restituire la somma dallo stesso investito in obbligazioni Grecia. Sulla falsariga della vicenda che interessò li bonds argentini, tale statuizione potrebbe permettere a migliaia di investitori di richiedere agli Istituti Bancari la restituzione dei propri investimenti in bonds greci,  che hanno visto perdere valore in seguito alla ristrutturazione del debito nazionale. Come si può leggere nella motivazione della sentenza del Giudice di Prato, la Banca è stata ritenuta inadempiente ai propri obblighi di informazione al proprio cliente in merito ad un investimento in bonds GRECIA, atti ad evitare la perdita totale dell’investimento posto in essere.
Si tratta di moglie e due figli agenti in qualità di eredi del padre deceduto, che aveva investito presso la Banca la somma di € 30.000.00 in bonds greci. La banca è stata quindi condannata alla restituzione dell’importo investito, con aggiunta del maggior danno e  di interessi dalla data della domanda, defalcato unicamente  delle cedole incassate, per un totale restituito di  di  27.587
Vi è copiosa giurisprudenza relativa ai “tango bonds” argentini, dove il default era oggettivo e quantomai prevedibile, ma in questo caso si tratta dello stato ellenico dove la situazione – peraltro di piena attualità – “nascondeva”  sin dal 2012 un default non conclamato ma in realtà avvenuto…!,come specificato dal Giudicante nella sentenza s ” non risulta che la banca abbia informato il cliente, successivamente alla sottoscrizione dell’ordine d’acquisto, del declassamento del debito pubblico greco, noto agli operatori del settore sina dal mese di aprile 2010 e fonte di un tale allarme nei mercati finanziari, da indurre il fondo monetario internazionale ad approvare un prestito di salvataggio per la Grecia da 110 miliardi di euro, subordinato alla realizzazione di severe misure di austerità; prestito che in realtà, si è in seguito appreso, nascondeva un parziale e già avvenuto default dello stato greco , non più in grado di vendere agli investitori a condizioni di mercato i propri titoli”.
Il Giudice ha quindi riconosciuto un’ inadempimento contrattuale sia nella fase precontrattuale, non essendo l’investitore – non abituale- stato adeguatamente informato del rischio collegato all’investimento in bonds greca, nonostante la sottoscrizione del documento sul rischio, che nella fase dell’esecuzione del contratto…. il Giudice specifica, con un passaggio importantissimo alla pagina n.12…” Fideuram  non solo non ha fornito temeprstivamente al proprio cliente le informazioni di cui sopra – con ciò impedendogli di assumere ogni determinazione tesa ad evitare almeno una parte delle perdite – ma non si peritò nepppure di comunicare all’investitore l’integrale default del titolo: dalla documentazione in atti emerge infatti l’assenza di qualsiasi informazione sul punto, nè la Banca Fideuram s.p.a ha prodotto alcunchè al riguardo al fine di documentare le informazioni fornite al cliente sull’andamento progressivo e sul crollo finale del titolo...”
Di recente, altresì, Il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n.833/2015, è tornato a pronunciarsi sulla questione bonds Grecia, statuendo ancora una volta a favore del consumatoreUn contratto quadro obsoleto e nessuna clausola sul recesso, sono questi i due principali motivi che hanno spinto il Giudice di Reggio Emilia a sancire la nullità dei contratti di acquisto dei bond Greci.Si trattava infatti di contratti di investimento obsoleti: il contratto quadro sugli investimenti finanziari, vale a dire il contratto che regola tutti rapporti di investimento tra intermediario e cliente, era stato sottoscritto con riferimento alla L. 1/91 e non era mai stato rinnovato, dunque risultava sprovvisto delle clausole previste dalla normativa successiva a tutela dell’investitore. Inoltre i singoli ordini di acquisto delle obbligazioni Grecia risultavano sprovvisti della clausola di recesso, la cui mancanza è sanzionata con la nullità dal Testo Unico Finanziario. Di conseguenza il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato la Banca alla restituzione delle somme investite, oltre agli interessi maturati dalla data dell’acquisto.

Link e documenti
Sentenza del tribunale di prato n. 700 del 13 giugno 2015


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