Se avete acquistato in passato Buoni fruttiferi Postali sarebbe il caso di aprire gli occhi, perché forse avete ricevuto o riceverete al rimborso un accredito di rendimenti inferiori a quelli pattuiti e indicati all’atto della loro emissione. Per esempio nel caso della serie “O” i titoli, di durata massima trentennale, sono arrivati a scadenza tra il 2004 ed il 2016 ma i risparmiatori si sono ritrovati con un’amara sorpresa quando li hanno riscossi. In virtù di un decreto del governo del giugno 1986, Poste Italiane ha dovuto dimezzare gli interessi offerti e che erano stati promessi alla clientela, con la conseguenza che molti risparmiatori pensavano di avere il diritto di riscuotere un importo, mentre hanno ricevuto una somma nettamente inferiore.
Anche diversi titoli della successiva serie “Q” e di altre serie a termine N, O, P, AA, AB, AF, hanno a volte stampigliato un computo di interessi diverso da quello effettivamente percepito perché spesso Poste Italiane non ha adeguato le informazioni sulla variazione dei tassi.
Sta di fatto che molti risparmiatori non si sono arresi e si sono rivolte all’Associazione di Consumatori AECI Verona 3 nella persona del Dott. Daniele Barbieri, e con l'assistenza legale dell’Avv. Francesco Giordano e dei consulenti di StudioCredit di Firenze si sono rivolte al Tribunale di Verona con ricorso per decreto ingiuntivo, accolto dal Giudice, che ha intimato a Poste Italiane il pagamento della differenza tra quanto avrebbero dovuto riscuotere sulla base delle condizioni contrattuali pattuite all’atto dell’emissione dei titoli e quanto fosse stato loro effettivamente erogato.
Si attende la probabile opposizione di Poste Italiane, che già in in molte sedi giudiziarie è stata chiamata in causa su simili contestazioni ed obbligata in molti casi a restituire la differenza perché i buoni promettevano interessi diversi da quelli poi effettivamente percepiti, e tenendo conto da un lato del principio dell’affidamento del risparmiatore all’atto dell’acquisto dei buoni fruttiferi e dall’altro l’errore della società Poste Italiane s.p.a. nel non riportare i nuovi tassi di interesse da applicare, e concludendo che l’omissione di Poste non può ripercuotersi sulla buona fede del consumatore, e che la variazione unilaterale dei tassi rappresenta una evidente violazione degli obblighi contrattuali e del principio di buona fede, anche nei casi in cui il saggio di interesse era stato modificato al ribasso da un decreto ministeriale precedente alla sottoscrizione.
Quindi è opportuno sempre verificare attentamente la corrispondenza degli interessi promessi a quelli effettivamente erogati da Poste Italiane al momento del rimborso, per poter avviare eventualmente le opportune azioni giudiziarie a tutela dei propri risparmi.
L'Ufficio Legale di AECI in collaborazione con StudioCredit assiste i soci nella verifica delle anomalie finanziarie e in tutte le controversie bancarie e sui servizi di investimento.
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