CANCELLAZIONE VOLI RYANAIR: COMPENSAZIONE E RISARCIMENTO DANNI

30/04/18

Il Giudice di Pace di Brindisi ha condannato Ryanair a risarcire padre e figlio per un volo Bergamo – Brindisi cancellato lo scorso 14 settembre nell’ambito dei tagli decisi dalla compagnia low cost in quel periodo.
Giunti a Milano perché il padre doveva sottoporsi a una importante visita cardiologica, i due erano stati costretti a far rientro a casa in treno con un ritardo di oltre nove ore rispetto ai programmi. Il giudice, ha accolto integralmente le domande avanzate per la compensazione pecuniaria, i danni supplementari e il rimborso delle spese. La sentenza scaturisce dalle cancellazioni di massa dei voli Ryanair del settembre scorso che hanno interessato 400 mila passeggeri”.
I passeggeri avevano ricevuto da Ryanair un sms che li informava della cancellazione del volo. Dopo aver provato inutilmente a ottenere la riprotezione su un altro volo, erano stati costretti a organizzare, a propria cura e spese, il rientro in treno a Brindisi.  Erano quindi arrivati alla stazione di Brindisi, dopo un viaggio faticoso e stressante, solo alle otto del mattino seguente e, per di più, dovendo recarsi con la navetta all’aeroporto di Brindisi Casale per recuperare la propria autovettura. Ryanair é stata condannata a risarcire i passeggeri per 1.100 euro oltre interessi e spese legali, riconoscendo 500 euro ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria e risarcimento danni supplementari, per i disagi causati dalla violazione dei doveri di informazione e assistenza.
In casi come quello accaduto – ha chiarito il giudice – il passeggero ha diritto cumulativamente “al rimborso del prezzo del biglietto e, se del caso, del volo di ritorno o a un volo alternativo, a una somma di denaro per il mancato imbarco e all’assistenza consistente in pasti e bevande, sistemazione alberghiera e trasporto“.
“Questa conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce alle vittime di cancellazioni e ritardi non soltanto gli indennizzi per importi che variano tra 250 e 600 euro, in base alla lunghezza della tratta, ma anche i danni supplementari da violazione dei doveri di informazione e assistenza e il rimborso per le spese sostenute a causa dell’evento imputabile alla compagnia

 


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