CONSENSO INFORMATO: COME E QUANDO CHIEDERE IL RISARCIMENTO

20/07/21

La struttura sanitaria e il medico hanno il dovere di informare il paziente circa la natura dell’intervento che intendono eseguire, i suoi rischi, la portata dei possibili e probabili risultati conseguibili nonché delle implicazioni che si potrebbero verificare.

Infatti, perché l’intervento praticato sul paziente si possa ritenere lecito e svolto nel suo pieno e consapevole interesse occorre acquisire il suo «consenso informato»: l’obbligo del consenso informato, in altre parole, costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario.

Questo è il principio espresso dalla Corte di cassazione nell’ordinanza 18283 depositata Il 25 giugno 2021.

 

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– IL CASO GIUDIZIARIO: Le disfunzioni dopo il trattamento terapeutico

La paziente di un medico oculista aveva avuto conseguenze sulle funzioni renali dopo una terapia farmacologica. La paziente lamentava di non essere stata preventivamente informata dei possibili rischi nella somministrazione della terapia farmacologica per “uveite acuta bilaterale” al di fuori del Protocollo medico.

La domanda di risarcimento danni veniva respinta sia in primo che in secondo grado. La paziente si rivolgeva quindi alla corte di cassazione.

La Suprema corte, esaminati i motivi di ricorso, annulla l’esito del giudizio e rinvia alla corte d’appello, osservando che la corte di merito non ha dato conto dell’assolvimento, da parte del medico, dell’onere di fornire un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze, con riferimento in particolare, al tipo di terapia da effettuarsi e alle relative possibili complicanze, ivi ricompresa quella in effetti verificatasi, ai fini della libera e consapevole autodeterminazione in ordine alla relativa accettazione, con assunzione anche di tale rischio.

 

-I PRINCIPI DI DIRITTO: Il consenso informato

La Suprema Corte precisa che la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente circa i trattamenti sanitari che intende praticargli può causare due diversi tipi di danni:

– un danno alla salute, da risarcire ove il paziente fornisce prova che, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;

– un danno da lesione dell’autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio diverso.

 La corte ricorda anche che il consenso libero e informato, è volto a garantire la libertà di autodeterminazione terapeutica dell’individuo, salvo che ricorra uno stato di necessità, non può mai essere presunto o tacito ma deve essere sempre espressamente fornito, dopo avere ricevuto un’adeguata informazione, anch’essa esplicita, laddove presuntiva può essere invece la prova che un consenso informato sia stato dato effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo onere ricade sulla struttura e sul medico.

 Tra le varie obbligazioni spettanti al medico e alla struttura sanitaria, infatti, vi è anche quella relativa all’informazione finalizzata all’acquisizione del consenso informato e sul professionista grava l’onere di dimostrare di averlo validamente e compiutamente informato e di avere il paziente espresso un consenso consapevole.

In assenza, scatta per i sanitari e per le aziende l’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale legato alla lesione di un bene assoluto e protetto dalla legge, e che rientra nella sfera del danno morale soggettivo, la cui liquidazione è normalmente rimessa all’apprezzamento equitativo del magistrato.

 L’istituto del consenso informato è oggi regolato dalla legge 219/2017, che ha recepito gran parte dell’impianto elaborato dalla giurisprudenza negli anni e che, all’articolo 1, prevede che ogni persona «ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

– Link e Documenti

Cassazione Civile-Sez. III – ordinanza 18283/2021

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