Come prevedibile arrivano le prime decisioni dei Giudici di Pace sulle sanzioni elevate per la violazione delle misure restrittive della circolazione in vigore nell’emergenza epidemiologica da coronavirus. Farà discutere la sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. 516/2020 depositata il 29 luglio 2020, che annulla un verbale elevato dalla Polizia Stradale di Frosinone nei confronti di un cittadino fermato fuori dall’abitazione.
La sentenza, entra nel merito della legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza per e della illegittimità dei DPCM del governo per violazione dell’articolo 13 della costituzione.
Il Giudice rileva in primo luogo la illegittimità costituzionale della dichiarazione di stato di emergenza, perché – scrive nella sentenza – Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario e come visto neppure nel D.Lgs. n. 1/18. In conseguenza, la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Pertanto, poiché gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, come lo stato di emergenza sono soggetti al principio di legalità, la delibera del C.d.M. del 31.1.2020 è illegittima perché emessa in assenza dei relativi poteri da parte del C.d.M. in violazione degli 95 e 78 che non prevedono il potere del C.d.M. della Repubblica Italiana di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria/Da ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti, come il DPCM invocato dal verbale qui opposto, con conseguente dovere del Giudice di pace, quale Giudice ordinario, di disapplicare la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria ed il DPCM attuativo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.
Parallelamente il giudice di Pace rileva la illegittimità del DPCM del 9.3.2020 perchè l’art. 13 Cost., stabilisce che le misure restrittive della personale possono essere adottate solo su motivato atto dell’autorità giudiziaria. Pertanto, neppure una legge potrebbe prevedere nel nostro ordinamento l’obbligo della permanenza domiciliare, direttamente irrogato a tutti i cittadini dal legislatore, anziché dall’autorità giudiziaria con atto motivato, senza violare il ricordato art. 13 Cost.
Di conseguenza la decisione di accogliere il ricorso e annullare le sanzioni contenute nel verbale senza rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, procedendo alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge.
Link e documenti:
Sentenza Giudice di Pace di Frosinone n. 516/2020