COVID-19: LE SEGNALAZIONI ALLA CENTRALE RISCHI

21/04/20

Dopo la comunicazione datata 23 marzo in cui si fornivano agli intermediari precisazioni operative in tema di segnalazioni in Centrale rischi degli affidati,  la Banca d’Italia ha ritenuto opportuno  diffondere un’ulteriore comunicazione per sottolineare le prescrizioni già esistenti.

In particolare ha ribadito che gli intermediari non dovranno segnalare gli sconfinamenti su finanziamenti accordati a imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b) del decreto “cura Italia” e che tali misure prevedono l’irrevocabilità in tutto e in parte fino al 30 settembre 2020.

L’art. 56, comma 2, lett. a), b) e c), ha introdotto tre misure a favore dei lavoratori autonomi a partita IVA o dalle micro, piccole e medie imprese che abbiano ricevuto finanziamenti dalla banca prima dell’entrata in vigore del decreto Curaitalia (18 marzo u.s.).

Alla lettera a), è stato previsto il divieto a carico delle banche di revocare, anche in parte, le aperture di credito e gli anticipi sulle fatture fino al 30 settembre 2020.

Come ormai noto la norma prevede al comma 2, lettere b) e c), a richiesta dei soggetti finanziati rientranti nel perimetro fissato dal comma 4  che: 

– per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

– per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità.

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E’ stato  precisato dalla circolare ABI del 24 marzo che i contratti “connessi” a quelli per cui si richiede il finanziamento saranno prorogati automaticamente alle condizioni del contratto principale e senza formalità o necessità che il cliente ne faccia espressa richiesta.

Tra questi contratti “connessi”, che verranno automaticamente sospesi, vi sono:

  • le garanzie, quali l’ipoteca o il pegno, con l’effetto di impedire prima della data del 30 settembre 2020 qualsiasi azione esecutiva causato dal mancato pagamento del debito derivante dal finanziamento sul quale è stata concessa l’ipoteca e il pegno;
  • le assicurazioni di qualsiasi tipo, come quella sulla casa oggetto di ipoteca, con automatica sospensione dei pagamenti dei premi assicurativi collegati all’immobile dato in ipoteca;
  • contratti derivati, come i prodotti IRS  con l’effetto di sospendere anche il pagamento del controvalore dovuto a seguito della variazione del tasso.

Infine, lo stesso art 56 del decreto cura italia ha precisato che possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di  pubblicazione  del presente   decreto,   classificate   come   esposizioni    creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile  agli  intermediari creditizi. Le imprese non in regola con i pagamenti rischiano quindi, l’esclusione dal beneficio e la segnalazione ai sistemi di informazione creditizia

Quanto alle modalità è prevista una specifica comunicazione tramite PEC o modalità equivalente, con allegata un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 contenente i seguenti elementi:

  1. il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria
  2. di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19
  3. di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa (i liberi professionisti rientrano a tutti gli effetti nella nozione europea di impresa);
  4. di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

E’ importante precisare che le banche sono tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge. Di conseguenza, se la comunicazione e l’autocertificazione conterranno tutti gli elementi sopraindicati la Banca avrà l’obbligo di accettare la richiesta, senza possibilità di rigettarla o apporre ulteriori condizioni.

Nel caso in cui, nonostante il divieto di legge, la banca proceda a segnalare la posizione ai sistemi di informazione creditizia, può configurarsi in primo luogo la legittimazione dell’imprenditore richiedere un provvedimento ex art. 700 cpc, essendo  di  indice d’inaffidabilità creditizia costituisce causa ostativa alla concessione dell’ulteriore credito bancario, e al mantenimento degli accordati in essere. L’irregolarità della segnalazione è infatti valutabile dal giudice ai fini della cancellazione con effetto retroattivo, come disposto, per es. dal Tribunale Venezia con decreto 26 Marzo 2020 per il caso di omesso avviso preventivo (V. Il caso.it Illegittima segnalazione CRIF/Centrale Rischi e ricorso ex art. 700 c.p.c.).
Parallelamente è valutabile, inoltre, la responsabilità per gli eventuali danni per l’impatto gestione dell’azienda.

Link e documenti:
Comunicato Stampa del 18 aprile 2020

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