Il Tar del Lazio ha confermato le multe inflitte dall'Antitrust lo scorso anno per pratiche commerciali scorrette a Unicredit, Banco Bpm, Mps e ai due principali operatori nella vendita di diamanti attraverso gli sportelli bancari. Le cinque sentenze (numero 10965 – 10966 – 10967 – 10968 – 10969) pubblicate il 14 novembre giudicano "infondati" i ricorsi presentati sui procedimenti per pratiche commerciali scorrette.
I giudici ammnistrativi entrano nel merito di tutte le questioni esaminate dall’AGCM nei provvedimenti PS10677 e PS10678, e contestate dai ricorrenti, osservando come non sia controversa la circostanza che i prezzi di vendita dei diamanti di investimento venivano fissati da IDB in maniera autonoma e che gli stessi, comprensivi del valore della pietra, dei servizi aggiuntivi e del margine di guadagno del professionista, non fornivano indicazione in ordine all’incidenza delle singole voci di costo.
Soprattutto le società DPI e DPI avevano cercato anche di addossare responsabilità alla trasmissione Report di Rai 3, che avrebbe provocato una corsa alle vendite. La sentenza 10968 si sofferma a osservare come "la trasmissione Report che, avendo portato all’attenzione dei consumatori alcuni profili di criticità dell’offerta di IDB, ha piuttosto creato un’occasione per verificare in concreto come il pubblicizzato andamento crescente dei valori fosse stato, a sua volta, rappresentato in maniera omissiva e ingannevole, in quanto legato alla permanenza di condizioni (quali la rivendita attraverso i canali IDB e lo scarso indice di disinvestimento), la ricorrenza delle quali era meramente eventuale e non resa nota al consumatore."
Riguardo al ruolo attivo svolto dalle banche il TAR sottolinea che la correttezza della ricostruzione dell’Autorità antitrust, soprattutto nella parte in cui si è appurato che l’opportunità dell’acquisto dei diamanti veniva presentata al cliente dalla propria banca, in persona del proprio referente investimenti, ingenerava un particolare affidamento nel destinatario delle informazioni, amplificato dalla particolare competenza che egli riconosceva al personale della banca.
Il ruolo attivo, anche secondo il TAR, è confermato dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, tali, nel loro complesso, da giustificare la conclusione, secondo cui la pratica commerciale “si è realizzata ed è stata favorita proprio dal canale di vendita di cui la società si è avvalsa, costituito dalla rete bancaria” e che il quadro probatorio complessivamente raccolto faceva emergere il fatto che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l’acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”.
Ricorda il giudice che il Codice del consumo, all’art. 2, comma 2, lett. c), prevede il diritto dei consumatori ad essere correttamente informati, stabilendo espressamente che essi hanno diritto ad “un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità” ed ancora, alla lettera e), “alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali”.
Inoltre, l’art. 5, comma 3, prevede che “le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto conto anche delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”.
Insomma non vi è alcun dubbio che le due società con la complicità delle banche hanno posto in essere un sistema di vendita che ha offuscato le possibilità di giudizio e valutazione dei clienti, convincendo questi ad acquistare diamanti a prezzi esorbitanti rispetto al loro effettivo valore.
La situazione attuale vede numerose cause avviate nei confronti di IDB e DPI e tentativi delle banche di evitare i contenziosi proponendo ai clienti un parziale rimborso dell’investimento.
I clienti che si sono rivolti agli uffici legali delle associazioni consumatori sono ancora una minima parte di quelli effettivamente coinvolti nella vicenda, spesso anche con investimenti di centinaia di migliaia di euro.
L’avvocato Francesco Giordano, da tempo impegnato nelle controversie per recuperare l’investimento dei clienti, spiega che, in seguito alla sentenza del TAR, debba attendersi un cambio di rotta da parte degli istituti di credito, e soprattutto da Banco BPM, per la completa refusione a favore dei consumatori e risparmiatori. Infatti, fino ad ora, le proposte pervenute dalla banca sono state insufficienti a compensare interamente le somme perse. (vedi il nostro commento del 3/10/2018).
Link e documenti:
Tar Lazio Sentenza 10965/2018 Diamond Private Investment S.p.A.
Tar Lazio Sentenza 10966/2018 Unicredit S.p.A
Tar Lazio Sentenza 10967/2018 Banco Bpm S.p.A.
Tar Lazio Sentenza 10968/2018 Intermarket Diamond Business S.p.A. (IDB) e IDB Intermediazioni S.r.l.
Tar Lazio Sentenza 10969/2018 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A
L'Ufficio Legale di EuroConsumatori assiste i soci nelle controversie per la restituzione dell'investimento. Per la valutazione del caso contattare la nostra sede.
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